Responsabilità contabile solidale per dolo e danno all’immagine della P.A. (Corte dei Conti Sez. I App. n. 174 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la regola della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria cede quando il concorrente abbia agito con dolo o abbia conseguito un illecito arricchimento: in tali ipotesi, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, la responsabilità è solidale per l’intero e non rileva che il correo sia estraneo al giudizio contabile per difetto del rapporto di servizio. La disciplina della solidarietà ha natura sostanziale e non processuale, cosicché l’art. 83, comma 2, c.g.c. — che impone di tener conto del contributo dei corresponsabili non convenuti — opera solo nell’ipotesi di responsabilità parziaria. Quanto al danno all’immagine della pubblica amministrazione, per i fatti perfezionatisi dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 trova applicazione il criterio presuntivo iuris tantum del doppio del denaro o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita, salva prova contraria.
Il Fatto
Il sindaco di un piccolo Comune è stato condannato in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, per truffa aggravata ai danni dell’ente pubblico. In concorso con un altro soggetto, aveva simulato la propria assunzione presso una società privata al fine di conseguire indebitamente il versamento, da parte del Comune, di contributi previdenziali figurativi e di quote di trattamento di fine rapporto per circa un decennio.
La Procura regionale ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e del danno all’immagine. La Sezione giurisdizionale territoriale ha accolto solo parzialmente la domanda, riducendo l’importo del danno patrimoniale in ragione dell’apporto causale del correo non convenuto e liquidando equitativamente il danno all’immagine. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura regionale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe il capo della sentenza che aveva decurtato del 30% la somma richiesta a titolo di danno patrimoniale, valorizzando il contributo del correo non soggetto alla giurisdizione contabile. La Sezione d’appello richiama il disposto dell’art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, legge n. 20/1994, che distingue due regimi: la parziarietà come regola, la solidarietà per i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.
Nel caso concreto, il giudicato penale ha accertato che l’appellato ha commesso il fatto con dolo e ha tratto un proprio arricchimento, sotto forma di contributi previdenziali indebitamente tesaurizzati. Ne deriva l’assoggettamento dell’obbligazione risarcitoria al regime sostanziale delle obbligazioni solidali.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la solidarietà sarebbe inapplicabile perché il correo è rimasto estraneo al giudizio per assenza del rapporto di servizio. La disciplina in materia ha carattere sostanziale e non processuale; inoltre l’ordinamento prevede, accanto alla responsabilità di ciascun coobbligato per l’intero, sia l’azione di regresso nei confronti dei coobbligati solidali, sia l’autonoma iniziativa risarcitoria della amministrazione danneggiata nei confronti del terzo non convenuto, da esercitarsi dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
L’art. 83, comma 2, c.g.c. — osserva il Collegio — conferma tale lettura: esso impone di tener conto del contributo dei corresponsabili non citati solo “se si tratta di responsabilità parziaria“, mentre in caso di responsabilità solidale passiva per illeciti dolosi si applica l’ordinario regime dell’art. 1292 c.c., salvo regresso. Il motivo è dunque accolto.
Il secondo motivo riguarda il danno all’immagine. La Corte richiama l’orientamento secondo cui il pregiudizio all’immagine della P.A. — connotato dalla dolosa violazione dei doveri di correttezza e fedeltà, con rilievo penale — può sussistere anche in assenza di propalazione mediatica; il clamor fori non integra la lesione, ma ne indica la dimensione. Determinante è il criterio presuntivo introdotto dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, che fissa il danno all’immagine nel doppio dell’utilità illecitamente percepita, salva prova contraria. Trattandosi di disciplina sostanziale, essa si applica ai soli fatti perfezionatisi dopo la sua vigenza.
La Corte qualifica la condotta come truffa a consumazione prolungata, con consumazione al momento dell’ultima percezione indebita, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ne deriva l’applicabilità della presunzione al periodo successivo all’entrata in vigore della legge n. 190/2012; per il periodo precedente il danno è liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c., ridimensionando la pretesa attorea. L’appello è quindi parzialmente accolto, con condanna complessiva e conversione del sequestro conservativo in pignoramento; spese compensate.
Nota della Redazione
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