Notifica diretta a mezzo posta e sanatoria per raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. V n. 14526 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, la notificazione dell’avviso di accertamento può essere eseguita direttamente a mezzo posta dagli uffici finanziari ai sensi dell’art. 14 legge n. 890/1982, che conserva il valore di regola generale. L’art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78/2010 attribuisce all’amministrazione la sola facoltà di notificare mediante raccomandata gli atti rideterminativi degli importi, senza derogare alle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento. Nel giudizio tributario, il rinvio dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 alle norme processuali civili rende applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ.. La nullità della notifica eseguita presso la residenza anziché nel domicilio eletto è però esclusa in radice ove l’atto sia stato ritirato da soggetto delegato dal contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate accertava a carico del contribuente, per l’anno d’imposta 2009, un maggior reddito derivante dal disconoscimento di costi per consulenze legali ritenute non inerenti, di spese di viaggio, abbonamenti, libri e pubblicazioni, di spese generali eccedenti i limiti del art. 54, comma 5, TUIR e di canoni di locazione immobiliari, con ripresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

La CTP respingeva il ricorso. La CTR riconosceva invece parte dei costi, disconoscendo solo le spese di viaggio, riviste, libri, pubblicazioni e le spese generali per acquisto di opere d’arte, dopo aver respinto le doglianze sulla notifica, sul contraddittorio e sulla motivazione dell’atto. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, sulla notifica diretta a mezzo posta, è infondato. La Corte richiama l’art. 29, comma 1, d.l. n. 78/2010 e l’art. 14 legge n. 890/1982, ribadendo che la norma speciale non introduce alcuna deroga alla regola generale della notificazione a mezzo posta. Il richiamo interno dell’art. 14 all’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 non determina alcun rapporto di sussidiarietà tra le due disposizioni, poiché la seconda aggiunge modalità ulteriori senza escludere quella ordinaria, come precisato da Cass. n. 27634/2020 e Cass. n. 21972/2024.

Il secondo motivo, sulla notifica presso il domicilio eletto, è superato dal rilievo che l’atto fu notificato presso la residenza ma ritirato da soggetto delegato dal contribuente, per cui la notifica va equiparata a quella a mani proprie e la nullità è esclusa in radice. Il terzo motivo, sulla decadenza dalla potestà impositiva, resta assorbito per effetto del rigetto del precedente, secondo il meccanismo dell’assorbimento improprio richiamato da Cass. n. 26507/2023.

Il quarto motivo, sul contraddittorio preventivo, è infondato: il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 opera solo per i controlli eseguiti presso la sede del contribuente, non per gli accertamenti c.d. a tavolino, secondo Cass. n. 24793/2020 e Cass. n. 6219/2018. Quanto all’IVA, il ricorrente non ha fornito la prova di resistenza.

Il quinto motivo è privo di fondamento, avendo la CTR accertato in fatto l’esorbitanza delle spese per opere d’arte rispetto al principio di inerenza. Il ricorso incidentale è invece parzialmente accolto: la CTR ha motivato in modo generico sulle spese di locazione diverse da quelle dello studio e sulle consulenze tecniche e legali, senza specificare le fatture né indagare l’inerenza. Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale accolto nei termini indicati, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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