Limiti di tabella 3 inapplicabili agli scarichi di soli reflui domestici (Cass. civ. Sez. 2 n. 11143 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 al d.lgs. n. 152/2006 si riferisce precipuamente alle acque reflue industriali e trova applicazione anche nel caso di fognature miste, assistite da un impianto di depurazione, che raccolgano non solo acque reflue domestiche ma anche acque reflue industriali provenienti da un agglomerato. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che non convoglino reflui industriali, ma solo reflui domestici e acque meteoriche di dilavamento, devono conformarsi unicamente alle norme di emissione di cui alle tabelle 1 e 2. L’accertamento della natura dello scarico costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il Fatto
L’organismo di controllo elevava nei confronti della società di gestione del servizio idrico integrato un processo verbale di accertamento per la violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, avendo il referto analitico di un campione di acque di scarico evidenziato il superamento dei limiti di cui alla tabella 3 per il parametro azoto nitroso. La Regione irrogava la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 133, comma 1, d.lgs. n. 152/2006.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione spiegata dalla società e la Corte d’appello rigettava il gravame della Regione, escludendo l’applicabilità dei limiti della tabella 3 a uno scarico proveniente da un impianto per il trattamento di acque reflue urbane domestiche con carico inferiore a 2000 abitanti equivalenti. Avverso tale sentenza la Regione proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto richiamato i propri precedenti, secondo cui non è necessario il contestuale superamento di ogni parametro previsto dalla tabella 1 e l’illiceità dello scarico discende dalla previsione di cui all’art. 101, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, dovendo tutti gli scarichi comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5, parte III.
La questione centrale è stata risolta conformemente all’orientamento espresso dalle ordinanze n. 26158, n. 26162 e n. 26251 del 2024. La Corte ha chiarito che la distinzione normativa tra acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali, di cui all’art. 74 del d.lgs. n. 152 del 2006, comporta che i limiti della tabella 3 si applichino alle acque industriali e alle fognature miste, mentre per gli impianti che trattano soli reflui domestici restano applicabili esclusivamente le tabelle 1 e 2.
La decisione impugnata aveva accertato, con valutazione di merito, che nello scarico non confluivano reflui industriali. Tale accertamento non è sindacabile in cassazione, sicché l’applicabilità della tabella 3 è stata correttamente esclusa. La Corte ha inoltre rilevato che tale interpretazione assorbe le censure relative al metodo di campionamento per il parametro dell’escherichia coli, il cui valore limite “consigliato” è presente esclusivamente nella tabella 3.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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