Detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: valutazione globale degli indizi (Cass. civ. Sez. 5 n. 15748 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una frode. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il giudice di merito deve valutare gli elementi indiziari dedotti dall’Amministrazione prima singolarmente e poi nel loro complesso, non potendo limitarsi a escludere la rilevanza dei singoli indizi considerati atomisticamente. La regolarità della contabilità e dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la buona fede dell’acquirente, trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode.
Il Fatto
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello del contribuente, titolare di un distributore di carburanti, avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2014 che contestava la detrazione dell’IVA su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società che avevano acquistato il carburante senza versare l’imposta sulla base di dichiarazioni di intento false. Il giudice regionale riteneva che il contribuente avesse dimostrato di non essere a conoscenza, né di poter venire a conoscenza con l’uso della diligenza necessaria, della frode compiuta dai fornitori.
L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dei principi in materia di ripartizione dell’onere della prova e di valutazione delle prove, nonché l’omesso esame di elementi decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 invocato dal contribuente, rilevando che la sentenza penale di assoluzione intervenuta nel frattempo era stata pronunciata con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, non compresa tra quelle indicate dalla norma che consente di sospendere il giudizio tributario.
Ha poi rigettato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal controricorrente, precisando che la riproduzione di atti processuali nel ricorso per cassazione non ne determina l’inammissibilità quando non impedisce di comprendere le ragioni dell’impugnazione e che i requisiti formali non vanno interpretati in senso eccessivamente rigoroso, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU.
Nel merito, la Corte ha ribadito i principi in tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, dimostrabile anche in via presuntiva; qualora tale onere sia assolto, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile. La prova può essere costituita da indizi gravi, precisi e concordanti, e la deduzione logica non richiede un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale.
La Cassazione ha ravvisato il vizio nella sentenza impugnata: il giudice d’appello si era limitato a valorizzare gli elementi addotti dal contribuente — regolarità della documentazione, effettuazione dei pagamenti, intermediazione di agenti noti — senza confrontarli con i numerosi indizi contrari dedotti dall’Amministrazione. In particolare, non erano stati considerati la mancata indicazione delle persone fisiche con cui erano avvenuti i contatti, le anomalie emerse dalle visure camerali, la presenza di altre società coinvolte in frodi e la natura di mero prestanome dell’amministratore di una delle fornitrici. La Corte ha precisato che la regolarità dei pagamenti e della documentazione è irrilevante perché funzionale alla frode e che l’acquisto da una pluralità di fornitori coinvolti in frodi è più significativo di episodi isolati.
Il primo motivo è stato accolto e il secondo dichiarato assorbito, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, perché proceda a una nuova valutazione della vicenda alla luce dei principi indicati. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione degli indizi deve essere condotta non atomisticamente ma nel loro complesso, potendo singoli fatti assumere maggior valore indiziario se considerati congiuntamente.
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Nota della Redazione
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