Stima diretta DOCFA e motivazione dell’avviso per relationem (Cass. civ. Sez. 5 n. 11554 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, quando l’attribuzione della rendita catastale avviene a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; in caso di diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate. La motivazione può essere adempiuta anche per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato all’atto notificato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale. Per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D), la stima diretta dell’Ufficio costituisce il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso, ma la sua mancata riproduzione o allegazione non determina un difetto di motivazione, trattandosi di atto conosciuto nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. La doglianza sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella contestazione del percorso valutativo del giudice di merito.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento catastale recante la nuova determinazione, in conseguenza di una variazione con procedura DOCFA, del classamento e della rendita di un immobile ad uso garage, categoria D/8. L’appello avverso la decisione di primo grado veniva disatteso dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che riteneva correttamente motivato l’atto, aderendo alla giurisprudenza di legittimità in materia di classamento. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte, nell’esaminare il primo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, riafferma il principio secondo cui, in tema di classamento, l’obbligo di motivazione dell’avviso, emesso a seguito di procedura DOCFA, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Richiama, inoltre, il costante insegnamento secondo cui la motivazione può essere adempiuta anche per relationem, mediante il riferimento ad elementi risultanti da altri atti, a condizione che questi siano allegati all’atto notificato o che ne venga riprodotto il contenuto essenziale, tale da sostenere il contenuto del provvedimento adottato.
La Corte precisa che, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, la stima diretta eseguita dall’Ufficio integra il presupposto e il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento. Tale stima, esprimendo un giudizio di natura eminentemente tecnica sul valore economico del bene, costituisce un atto conosciuto — o comunque prontamente conoscibile — dal contribuente, poiché posta in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa. Ne consegue che la mancata riproduzione o allegazione della stima all’avviso non si traduce in un difetto di motivazione.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., viene ritenuto infondato. La Corte evidenzia che la motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, non raggiungendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. Nel caso di specie, la sentenza impugnata espone compiutamente le ragioni della decisione, risultando perfettamente intellegibile e tale da escludere il vizio dedotto, risolvendosi la censura in una critica alla non condivisione della decisione, non ammissibile in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, concernente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte richiama il principio del libero convincimento, che opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito ed è insindacabile in sede di legittimità. La denuncia della violazione di tali norme non configura un vizio di violazione di norme processuali, ma un errore di fatto da censurare nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La censura è quindi da ritenere inammissibile laddove si traduce nella contestazione del percorso valutativo compiuto dal giudice di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.