Sequestro preventivo: il vizio motivazionale è sindacabile solo se radicale (Cass. pen. Sez. II n. 31841/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione contro un’ordinanza in materia di sequestro preventivo, il controllo di legittimità resta circoscritto alla violazione di legge e non consente la rivalutazione degli elementi di fatto. Il difetto di motivazione assume rilievo soltanto quando l’apparato argomentativo manca, è meramente apparente oppure risulta privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non integra tale vizio la critica che sollecita una diversa lettura della documentazione difensiva o del compendio indiziario. Il ricorso che ripropone censure di illogicità già esaminate in modo preciso e concludente dal giudice del riesame è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo di 24.000 euro, ritenuti profitto dei reati previsti dagli artt. 416, 640, 648-bis e 648-ter cod. pen. e dall’art. 11 d.lgs. n. 74/2000. Il Tribunale di Lucca aveva respinto la richiesta di riesame, confermando la tenuta del quadro indiziario e il collegamento tra il denaro e le fattispecie ipotizzate.
Con il ricorso, la ricorrente contestava la carenza e l’illogicità della motivazione. Sosteneva che il denaro fosse il residuo delle somme donate durante il matrimonio, quantificate in circa 70.000 euro e documentate da filmati. Censurava inoltre la lettura di un quaderno contenente nominativi e importi, nonché l’argomento fondato sulla fungibilità del denaro. Aggiungeva che l’assenza di prelievi, versamenti e trasferimenti avrebbe imposto all’accusa di dimostrare la provenienza delittuosa delle somme.
La Motivazione della Corte
La Corte premette che, contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Il sindacato comprende gli errores in iudicando e in procedendo, ma non il controllo sulla logicità della motivazione. Il vizio motivazionale rileva solo se il discorso giustificativo è assente, svincolato dal caso concreto o incomprensibile per radicale incoerenza. Il principio è richiamato attraverso Sez. II n. 18951 del 2017, Sez. II n. 49739 del 2023 e Sez. II n. 2248 del 2026.
In questa prospettiva, il richiamo difensivo alla motivazione apparente è giudicato meramente strumentale. Le censure non denunciano un apparato argomentativo inesistente o radicalmente viziato. Chiedono, invece, di confrontare nuovamente i filmati, le annotazioni e i movimenti bancari, sostituendo alla valutazione del riesame una diversa ricostruzione del fatto.
Il Tribunale, osserva la Cassazione, non aveva recepito acriticamente l’ordinanza genetica mediante un rinvio per relationem. Aveva esaminato autonomamente le obiezioni della difesa e rilevato che le incolpazioni trovavano riscontro nella documentazione acquisita. Aveva poi qualificato le allegazioni difensive come generiche e prive di adeguato supporto, quindi inidonee a escludere il vincolo di pertinenzialità tra le somme sequestrate e i reati ipotizzati.
Ne deriva che la Corte non può verificare se il denaro sequestrato coincida con quello ricevuto durante il matrimonio, né attribuire un diverso significato alle annotazioni o all’assenza di operazioni sul conto. Si tratta di questioni di merito. Poiché la motivazione è completa, coerente e intelligibile, esse restano estranee al giudizio di legittimità.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Alla decisione seguono la condanna della ricorrente alle spese processuali e, per i profili di colpa ravvisati nella causa d’inammissibilità, il pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.