Sequestro per esercizio abusivo di scommesse: irrilevante il procedimento amministrativo (Cass. pen. Sez. III n. 3737 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo disposto per il reato di esercizio abusivo di attività di raccolta di scommesse, il fumus commissi delicti è integrato dalla sola circostanza, necessaria e sufficiente, dell’esercizio dell’attività organizzata in difetto della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 TULPS. Le censure relative alle conseguenze del mancato assolvimento dell’imposta di bollo nel procedimento amministrativo di rilascio della licenza sono estranee all’orizzonte del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., che ammette il ricorso contro le ordinanze in materia di sequestro solo per violazione di legge. Il vizio di motivazione è deducibile solo quando l’apparato argomentativo sia del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un esercizio commerciale, stipulava un accordo di prestazione di servizi con un operatore estero per la gestione di un centro di trasmissione dati e presentava alla Questura territorialmente competente istanza di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS. A fronte di una richiesta di integrazione documentale, seguiva un provvedimento di rigetto dell’istanza, motivato dall’omesso versamento della marca da bollo e dalla carenza del titolo concessorio.

Disposto di iniziativa il sequestro preventivo degli strumenti informatici funzionali all’attività, il giudice per le indagini preliminari lo convalidava e il Tribunale della Libertà, su istanza di riesame, confermava il provvedimento. Il ricorrente impugnava per cassazione deducendo l’insussistenza del fumus e il difetto di motivazione sul periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola processuale: ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, nozione che ricomprende gli errores in iudicando o in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Nel merito, il ricorrente sosteneva che il rigetto della licenza dipendesse non da motivi ostativi o elementi soggettivi squalificanti previsti dall’art. 11 TULPS, ma dall’assenza del titolo concessorio e dal mancato versamento del bollo, con conseguente irricevibilità dell’istanza. La Corte rileva che la questione relativa al procedimento amministrativo — che, per stessa ammissione del ricorrente, si era concluso con un rigetto e non con una dichiarazione di inammissibilità o irricevibilità — esula dai motivi deducibili ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il richiamo esegetico è puntuale: con tale motivo si può censurare l’inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali o di altre norme giuridiche che integrano il precetto, non la disciplina del procedimento di rilascio della licenza. Ne segue che la discussione sulle conseguenze del mancato assolvimento dell’onere di allegazione della marca da bollo è del tutto irrilevante.

Resta, a sostegno del fumus, la circostanza innegabile dell’esercizio della pubblica attività, quand’anche di sola raccolta delle scommesse, in difetto della richiesta licenza di pubblica sicurezza. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 è integrato da qualsiasi attività organizzata di intermediazione in favore di un gestore di scommesse, a nulla rilevando l’abilitazione in capo al gestore stesso (Sez. Un. n. 23271 del 26.04.2004). La mancanza della licenza non è addebitabile a chi non l’abbia ottenuta per illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3 n. 40865 del 20.09.2012; Sez. 3 n. 28413 del 10.07.2012), ma profili siffatti sono estranei alla vicenda, incentrata sul procedimento presso la Questura.

Quanto al periculum in mora, la motivazione del Tribunale è puntuale: la libera disponibilità degli strumenti informatici può protrarre o aggravare le conseguenze del reato, in ragione dell’evidente possibilità di procedere a ulteriori attività non autorizzate di raccolta di scommesse. La verifica dell’esistenza della motivazione rende il ricorso inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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