Prescrizione maturata prima della sentenza di primo grado: revoca delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 3083 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione — sulla base della semplice constatazione di un errore del giudice di primo grado o di valutazioni difformi — che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute. La condanna agli effetti civili pronunciata in assenza di una valida condanna penale è priva del suo presupposto. La pena accessoria, invece, è travolta dalla declaratoria di prescrizione e la relativa doglianza è priva di interesse.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale, ha riqualificato un fatto ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva condannato gli imputati alla interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, oltre a una provvisionale e alla rifusione delle spese.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 578 cod. proc. pen., sostenendo che la prescrizione era maturata il 28.03.2022, prima della sentenza di primo grado del 17.05.2022, e che pertanto le statuizioni civili dovevano essere revocate. Con il secondo motivo hanno contestato la mancata revoca della pena accessoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto i ricorsi fondati per quanto di ragione. Il principio applicato è quello affermato dalle Sezioni Unite n. 39614 del 28.04.2022: quando il giudice di appello, dichiarando la prescrizione, si convince che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili contenute in quest’ultima.
La sentenza impugnata aveva riconosciuto l’estinzione del reato a seguito della riqualificazione ai sensi dell’art. 319-quater cod. pen., ma aveva confermato le statuizioni civili senza considerare che la causa estintiva era intervenuta anteriormente alla decisione di primo grado. La stessa sentenza indica il termine massimo al 19.08.2021, con sospensioni verificatesi in primo grado; la prescrizione è quindi maturata il 28.03.2022, prima della sentenza del 17.05.2022.
Ne consegue che la condanna agli effetti civili era stata pronunciata in carenza del presupposto di una valida condanna penale. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata relativamente alle statuizioni civili, eliminandole.
Quanto alla pena accessoria, il ricorso è stato rigettato: essa è travolta dalla declaratoria di prescrizione del reato, che coinvolge la pena principale e quella accessoria inflitta con la precedente condanna. Per il principio della soccombenza, infine, non si è fatta luogo alla liquidazione delle spese processuali delle parti civili in questa fase.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…