Indebito pensionistico e affidamento: irrilevante il superamento del termine (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 136 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento del termine previsto per l’adozione del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione non comporta, di per sé, l’irripetibilità dell’indebito pensionistico, poiché nessuna disposizione generale prevede un esito decadenziale dal potere di recupero. La tutela della buona fede e dell’affidamento del pensionato opera come fatto impeditivo della restituzione, ma il suo onere di allegazione e prova grava sul ricorrente. Il legittimo affidamento non si identifica con il mero decorso del tempo: richiede una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi e difetta quando la determina provvisoria rechi un avvertimento espresso sulla provvisorietà della liquidazione, rendendo conoscibile la futura riduzione dell’importo.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, ha percepito dal 14 agosto 2017 una pensione liquidata dall’INPS in via provvisoria con determina del giugno 2017. In quella sede l’Istituto aveva annotato che la liquidazione doveva considerarsi provvisoria, in attesa dell’attuazione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 e del relativo criterio del doppio calcolo.
Nel luglio 2021 l’INPS ha rideterminato il trattamento in via definitiva, chiedendo la restituzione di € 6.809,25 percepiti in eccedenza nel periodo 2017-2021. Il pensionato ha adito la Corte dei conti per ottenere la declaratoria di irripetibilità dell’indebito, deducendo la buona fede, la lesione dell’affidamento e della trasparenza amministrativa, il decorso di un arco temporale superiore ai tre anni e l’ingiustificabilità del ritardo dell’Istituto. L’INPS ha resistito, evidenziando la natura provvisoria della prima liquidazione e l’assenza di un termine di decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Giudice muove dall’orientamento delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, secondo cui il protrarsi del trattamento provvisorio non consolida una pensione definitiva, ma attualizza semmai una condizione per chiedere il risarcimento del danno da ritardo. Il potere di recupero resta integro anche dopo la scadenza dei termini del procedimento, non risultando previsto da alcuna disposizione generale un esito sanzionatorio di tipo decadenziale.
Il superamento del termine non implica dunque, ex se, l’irripetibilità. Occorre però valutare la tutela dell’affidamento, quale situazione di vantaggio assicurata da un atto o comportamento dell’amministrazione non rimovibile se non per necessità di tutela dell’interesse pubblico. Il principio si compone di tre elementi: un vantaggio chiaro e univoco, una convinzione plausibile di avervi titolo, e un elemento temporale che consolida l’affidamento.
Le Sezioni Riunite richiedono una valutazione complessiva: il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza degli elementi necessari alla liquidazione definitiva. L’onere di allegare e provare l’affidamento grava sul ricorrente, trattandosi di fatto impeditivo.
Nel caso concreto è decorso il triennio, ma il provvedimento è intervenuto in un arco di tempo non irragionevole, pari ad anni quattro e mesi uno. Nella determina provvisoria era specificato expressis verbis che non si trattava della determinazione definitiva, sicché il percipiente era al corrente della possibile riduzione. Ciò distingue la fattispecie dalla sentenza n. 29/2024, ove la dicitura era generica e inidonea a far comprendere le ragioni del ritardo. Irrilevanti le giustificazioni dell’INPS, non potendo il pensionato ritenere in buona fede consolidata una situazione dichiaratamente provvisoria. In difetto di prova dell’affidamento, il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese per le pregresse oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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