Colpa grave del chirurgo e potere riduttivo del giudice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 225 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sanitario dipendente pubblico che, citato in solido con l’azienda ospedaliera nel giudizio civile risarcitorio, aderisce alla proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185-bis cod. proc. civ. riconosce, sul piano logico-giuridico, la propria responsabilità per il fatto dannoso, e non può contestarne l’esistenza nel successivo giudizio di responsabilità amministrativa. Il giudice contabile può utilizzare le risultanze della C.T.U. espletata in sede civile per formare il proprio autonomo convincimento sull’an e sul quantum. Il danno erariale indiretto è costituito da tutti gli esborsi sostenuti dall’amministrazione per la definizione della lite, comprese le spese di C.T.U. e le spese legali. Sussiste la colpa grave del chirurgo che, consapevole delle difficoltà incontrate in sala operatoria, prosegua in manovre di scollamento con inappropriata vis chirurgica, omettendo la cautela imposta dalla condizione del paziente. La naturale complessità dell’attività chirurgica e la delicatezza dell’intervento giustificano l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dirigente medico della disciplina Otorinolaringoiatria, dipendente di un’azienda ospedaliera romana, per il risarcimento di un danno erariale indiretto di euro 24.175,46, causato con colpa grave. La pretesa si fonda sul pagamento effettuato dall’azienda in via conciliativa in esito all’azione risarcitoria proposta da un paziente davanti al Tribunale di Roma per i danni derivanti da due interventi di settoplastica, eseguiti dal convenuto nel 2012 e nel 2018.
La C.T.U. disposta nel giudizio civile aveva ravvisato la responsabilità del sanitario in relazione al secondo intervento, per l’eccessiva aggressività chirurgica delle manovre di scollamento del setto. Il Tribunale aveva formulato una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis cod. proc. civ., accettata dall’azienda e dal convenuto; l’azienda aveva poi corrisposto l’importo senza attivare alcun recupero in via di regresso. Il convenuto si è costituito contestando la sussistenza della colpa grave e chiedendo una C.T.U. medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che la responsabilità amministrativa richiede un danno patrimoniale attuale e concreto, il nesso di causalità, l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e il rapporto di servizio con l’ente danneggiato, richiamando la giurisprudenza contabile e il regolamento di giurisdizione delle Sezioni Unite civili n. 4511 del 2006 sulla natura oggettivamente pubblica delle risorse.
Quanto all’elemento oggettivo, il danno coincide con quanto liquidato in via conciliativa. Il Collegio precisa che esso comprende tutti gli esborsi sostenuti a tale titolo, quindi anche le spese di C.T.U. e le spese legali, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa.
Sul nesso di causalità, il giudice contabile può avvalersi delle risultanze probatorie del giudizio civile. Dalla C.T.U. emerge che nel secondo intervento, in assenza di complicazioni di altra natura, l’unica eziologia della perforazione del setto è collegata alle manovre chirurgiche (danno iatrogeno), con verosimile aggressività e lacerazione intraoperatoria. Il convenuto, pur consapevole delle difficoltà — attestate in cartella clinica — avrebbe dovuto interrompere le manovre e rimodellare la parte di setto già scollata.
La Sezione ritiene che l’adesione alla proposta conciliativa in sede civile implichi il riconoscimento della propria responsabilità, a differenza di quanto avviene nel patteggiamento penale, dove esiste una disciplina legale specifica. Da ciò l’irrilevanza della relazione sanitaria di parte e l’ultroneità della richiesta di ulteriore accertamento tecnico.
Quanto all’elemento soggettivo, il comportamento è connotato da grave negligenza e imprudenza professionale, integrante la colpa grave richiesta dall’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, come modificato dall’art. 3, comma 1, legge n. 639/1996. Il convenuto è condannato all’intera somma, ma la delicatezza dell’intervento e la complessità dell’attività chirurgica giustificano il potere riduttivo, applicato nella misura del 50 per cento, con condanna a euro 12.087,73, oltre rivalutazione e interessi legali.
Nota della Redazione
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