Improcedibile il giudizio di conto senza parificazione del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 52 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile è presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto. Essa è imposta da norme di carattere generale e il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame del conto. In sua mancanza il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, non essendo ammessa la regolarizzazione d’ufficio della carenza, già prevista dal previgente regolamento di procedura ma espressamente abrogata dal codice di giustizia contabile. La declaratoria di improcedibilità non esclude l’obbligo del contabile di presentare il conto all’amministrazione per la parificazione, né l’obbligo dell’amministrazione di depositarlo ex novo, potendo la Procura erariale attivare la procedura per resa di conto.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile della cassa economale di una struttura decentrata di un’azienda sanitaria locale, per l’esercizio finanziario 2019. Con relazione di deferimento il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’udienza, rimettendo al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame del conto.

Il conto risultava depositato privo della parificazione, ossia dell’attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione di appartenenza. Il magistrato istruttore ha rilevato che la costituzione in giudizio dell’agente avviene per tabulas con il deposito del conto munito dell’attestazione di parifica, ciò che esclude la possibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla distinzione tra le cause di improcedibilità del giudizio di conto. Questa non può essere pronunciata per qualunque irregolarità o nullità del conto, ma solo nei casi di inesistenza giuridica o fattuale del conto — quando manchino i requisiti minimi di forma-sostanza, come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati — e di mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione.

Il Collegio afferma che la parificazione deve ritenersi presupposto processuale imprescindibile. Tre gli argomenti addotti: essa è espressamente imposta da norme di carattere generale; solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio; il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima di procedere all’esame. Nel percorso argomentativo la Corte richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020 e, per gli enti locali, ammette come equipollenti alla parifica il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o l’approvazione consiliare o di giunta, richiamando la giurisprudenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria.

Il Collegio osserva che l’eventuale inerzia dell’amministrazione nel darsi una regolamentazione interna non incide sull’applicabilità dei principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato, non potendo alcuna fonte regolamentare derogare alla legge. Richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale sulla necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico.

Nel caso concreto, dagli atti risulta che il conto è stato trasmesso alla Corte privo della parificazione o di un equipollente visto di regolarità, carenza non sanata nemmeno dalla documentazione successivamente acquisita. In mancanza del fondamentale presupposto processuale, il giudizio è dunque improcedibile. La Sezione precisa che la declaratoria non esclude l’obbligo del contabile di presentare il conto per la parificazione, né l’obbligo dell’amministrazione di un regolare deposito ex novo, restando percorribile la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale.

La natura e l’esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono la compensazione delle spese. La Corte dichiara l’improcedibilità del giudizio di conto e dispone la rimessione degli atti alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *