Ottemperanza al giudicato pensionistico e poteri del giudice monocratico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 65 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi alla Corte dei conti è espressione di giurisdizione di merito: il giudice può sostituirsi all’amministrazione per adeguare la situazione al comando definitivo rimasto ineseguito, anche adottando provvedimenti di natura discrezionale. In tale sede, tuttavia, non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello affermato con la sentenza da eseguire, né possono proporsi domande estranee al decisum. L’ambito della cognizione va determinato sulla base della concreta realtà processuale di cognizione e dell’effettivo contenuto della pronuncia, in relazione al thema decidendum dibattuto tra le parti. Decorso il termine per l’impugnazione, l’inerzia dell’amministrazione previdenziale legittima l’accoglimento del ricorso, l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per ottenere l’esecuzione di una sentenza con cui era stato accertato il suo diritto alla pensione privilegiata di prima categoria tabellare, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e l’INPS era stato condannato al pagamento degli arretrati, maggiorati della somma maggiore tra rivalutazione monetaria e interessi legali.

La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Il ricorrente aveva sollecitato l’esecuzione in via amministrativa e aveva notificato rituale diffida all’Istituto. L’INPS, costituendosi, ha dichiarato di non essere in grado di indicare le ragioni tecniche dell’inerzia, rimettendosi ai provvedimenti della Sezione. All’udienza pubblica del 17 settembre 2025 il giudizio è stato definito con lettura del dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’art. 217 c.g.c., che devolve al giudice che ha emesso la sentenza il ricorso per ottemperanza in materia pensionistica, riconoscendo al giudice monocratico i relativi poteri per l’esecuzione delle pronunce non sospese né confermate in appello. Ha poi richiamato l’art. 218 c.g.c., che richiede la previa diffida e il contraddittorio con l’amministrazione e con tutte le parti del giudizio definito.

Nel merito, la Corte ha qualificato l’ottemperanza come giurisdizione di merito, con facoltà di sostituirsi all’amministrazione per realizzare l’adeguamento al comando definitivo inevaso, richiamando Corte cost. n. 406/1998 e Cass., ss.uu., n. 376/1999. Ha sottolineato la natura costituzionalmente necessaria della fase esecutiva, quale attuazione del risultato riconosciuto come giusto dal giudice.

Il Collegio ha però fissato un limite preciso: in sede di ottemperanza non può riconoscersi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello accertato, né possono proporsi domande non contenute nel decisum, richiamando Sez. Lombardia n. 21/2006. L’esatta ottemperanza va quindi verificata sulla concreta realtà processuale di cognizione e sull’effettivo contenuto della sentenza, senza dilatarne le statuizioni oltre ciò che ne costituisce effetto immediato e diretto (Sez. Liguria n. 225/2021; Sez. Friuli V.G. n. 259/2009).

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che l’amministrazione previdenziale non aveva dato esecuzione alla sentenza, pur formalmente compulsata, che la pronuncia non risultava gravata in appello e che erano decorsi sia il termine breve, a seguito di notifica, sia il termine lungo per l’impugnazione.

Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’INPS di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla notifica, nominando sin d’ora, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta per il compimento degli atti necessari. Le spese di lite sono state liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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