Controllo delle Sezioni regionali di controllo sulle spese elettorali nei comuni sopra i 30.000 abitanti (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 6 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è competente a verificare la conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati in occasione di elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché la regolarità della relativa documentazione. Tale controllo si estende anche alle fonti di finanziamento delle medesime spese. L’esito del controllo è approvato con deliberazione, che costituisce un referto da trasmettere all’ente locale interessato per la conoscenza e la pubblicazione.
Il Fatto
In occasione delle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2025 per il rinnovo degli Organi elettivi del Comune di Matera, e del turno di ballottaggio dell’8 e 9 giugno 2025, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata ha avviato le verifiche previste dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Detta norma attribuisce alle Sezioni regionali di controllo il compito di accertare la conformità alla legge delle spese elettorali rendicontate dalle formazioni politiche nei comuni sopra i 30.000 abitanti, nonché la regolarità della documentazione prodotta.
Costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali, la Sezione ha esaminato la documentazione presentata dalle n. 18 formazioni politiche, tra liste, partiti e movimenti, che hanno partecipato alla campagna elettorale. All’esito dell’istruttoria, il Presidente ha convocato la Camera di consiglio per l’approvazione delle risultanze del controllo.
La Motivazione della Corte
La deliberazione si inserisce nel quadro normativo disegnato dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, che ha conferito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una specifica funzione di verifica sulle spese per le campagne elettorali amministrative nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il controllo ha ad oggetto la conformità alla legge delle spese e la regolarità della documentazione, estendendosi altresì alle relative fonti di finanziamento.
La Corte richiama, in particolare, l’art. 14-bis del D.L. n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 13/2014, che ha parzialmente modificato la disciplina dei controlli in materia. Tale disposizione integra il quadro normativo di riferimento, adeguando le procedure di verifica alle sopravvenienze introdotte in materia di riduzione dei contributi pubblici e di trasparenza dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. Le Sezioni della Corte hanno inoltre fatto applicazione degli indirizzi interpretativi espressi dalla Sezione delle Autonomie nelle deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, che definiscono i primi criteri operativi per lo svolgimento di tale controllo.
Alla luce di tale cornice, la Sezione ha ritenuto di dover approvare il referto che espone gli esiti dei controlli effettuati, quale parte integrante della deliberazione. La scelta di procedere all’approvazione formale delle risultanze dell’esame consegue all’avvenuto espletamento dell’attività istruttoria, all’esito della quale il Collegio ha verificato la documentazione rendicontata dalle formazioni politiche. La deliberazione di approvazione è, pertanto, l’atto conclusivo del procedimento di controllo, destinato a far conoscere agli organi dell’ente le risultanze dell’attività svolta.
La Corte ha infine disposto la trasmissione della deliberazione al Consiglio comunale di Matera, con l’invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. Tale previsione assicura la piena conoscibilità degli esiti del controllo, in coerenza con le finalità di trasparenza che connotano il sistema di verifica sulle spese elettorali.
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Nota della Redazione
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