Indebito pensionistico: irripetibile se l’affidamento si consolida nell’anno (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 131 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le esigenze di recupero dell’indebito pensionistico da parte dell’INPS devono essere contemperate con la tutela dell’affidamento del beneficiario del trattamento di reversibilità. Prevale la tutela dell’affidamento tutte le volte in cui il pensionato abbia correttamente assolto agli obblighi di comunicazione reddituale, ovvero quando i fatti incidenti sulla commisurazione della pensione siano già noti o conoscibili dall’Istituto in via telematica, e la prestazione si sia consolidata per il decorso del termine annuale entro cui il trattamento ha carattere provvisorio. In tale evenienza il recupero resta condizionato alla valutazione di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario. Accertata l’insussistenza del dolo e l’avvenuto consolidamento dell’affidamento, le somme erroneamente erogate sono irripetibili e le trattenute già operate vanno restituite nella sola sorte capitale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione ai superstiti, impugna il provvedimento con cui l’INPS ha liquidato un indebito a suo carico, disponendone il recupero mediante trattenute mensili sui ratei di pensione. La pensionata deduce che l’indebito sarebbe sorto per esclusiva responsabilità dell’Istituto, che era in grado di conoscere i dati reddituali, e chiede dichiararsi la prescrizione parziale del diritto alla ripetizione, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto, oltre interessi e rivalutazione. La domanda cautelare di sospensione dell’esecutorietà era stata respinta in fase cautelare.

L’INPS resiste nel merito, allegando di aver agito in applicazione dei limiti di cumulo tra pensione di reversibilità e redditi diversi, di aver comunicato l’indebito con nota contenente informazioni esaustive e di aver operato un recupero doveroso, tempestivo e motivato. In via gradata chiede disporsi il rimborso senza maggiorazione degli interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 1, comma 41, della L. n. 335 del 1995 prevede la riduzione dell’assegno ai superstiti in caso di superamento dei limiti di cumulabilità con i redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla stessa legge. Da tale disciplina deriva un preciso obbligo per il titolare di trattamento di reversibilità di comunicare tempestivamente all’Istituto ogni variazione della propria situazione reddituale, in forza degli artt. 197, comma 7, e 86, comma 4, del d.P.R. 1092/1973, ritenuti ancora vigenti.

La Corte ritiene però di aderire all’orientamento richiamato dalla ricorrente, che richiama pronunce della stessa Sezione e di altre Sezioni giurisdizionali. Da tali decisioni emerge la configurabilità di un legittimo e incolpevole affidamento del pensionato quando ricorrono tre condizioni: la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria; la conoscibilità degli stessi da parte dell’INPS in via telematica e diretta, in base alle previsioni di settore; l’avvenuto decorso del termine annuale entro cui il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio e resta soggetto a fisiologica revisione.

Nel caso concreto l’Istituto ha disposto il recupero sulla base dei redditi di un anno precedente, decorso oltre un anno dalla liquidazione automatizzata, senza fornire alcuna prova che le informazioni dell’Agenzia delle Entrate siano state effettivamente acquisite nella data indicata. La Corte afferma la regola secondo cui il recupero dell’indebito resta condizionato alla valutazione della buona fede del beneficiario che abbia assolto agli obblighi di comunicazione, richiamando sul punto C. Conti, Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM.

Escluso il dolo della pensionata e consolidatosi il suo affidamento sulla correttezza dell’importo percepito, per essere spirato il termine annuale di cui all’art. 9, secondo comma, della legge n. 428/1985 e all’art. 5, quarto comma, del d.P.R. n. 429/1986, il ricorso è accolto. Le trattenute già operate vanno restituite nella sola sorte capitale, trattandosi di mera reintegrazione patrimoniale e non di credito previdenziale. Le spese di lite sono poste a carico dell’Istituto resistente, in applicazione dell’art. 31 c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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