Pensione militare retributiva e aliquota art. 54: assorbimento del 44% (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 176 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in quiescenza con anzianità contributiva superiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995 e, per tale ragione, destinatario del sistema interamente retributivo non può invocare l’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Ove l’aliquota riconosciuta risulti già comprensiva del 44% per i primi venti anni e dell’1,80% annuo per i restanti, la domanda di ricalcolo è infondata per difetto di utilità. Le pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 non si estendono alla diversa ipotesi del personale retributivo, riguardando militari con anzianità inferiore a quindici anni o compresa tra quindici e diciotto.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale in quiescenza, chiedeva all’INPS la ricostituzione della pensione con applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva, oltre al recupero delle somme non corrisposte, con interessi e rivalutazione. L’Istituto non dava seguito alla richiesta.
Proposto ricorso ex art. 442 cod. proc. civ. davanti al Tribunale di Palermo, il giudice del lavoro dichiarava il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti. Instaurato il giudizio pensionistico, si costituivano l’INPS, con eccezione di prescrizione, e il Ministero della Difesa, che eccepiva l’estraneità della fattispecie all’aliquota invocata.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum è circoscritto alla mancata applicazione dell’aliquota del 44% al trattamento goduto. La Corte rileva che al 31 dicembre 1995 il ricorrente aveva maturato un’anzianità superiore ai diciotto anni e che, per questo, la pensione gli è stata attribuita con il regime retributivo.
Dal provvedimento di liquidazione, prodotto dal solo Ministero, emerge che il trattamento è stato liquidato con il sistema interamente retributivo. Su questo dato si concentra la verifica: stabilire se l’aliquota del 44% sia stata o meno applicata.
La risposta è positiva. Il ricorrente gode di un’aliquota del 73,25% calcolata al 31 dicembre 1995, che comprende il 44% per i primi venti anni e assorbe l’ulteriore 1,80% annuo per i restanti tredici. L’Amministrazione ha dunque già dato applicazione all’art. 54, comma 1, con conseguente infondatezza della domanda di ricalcolo.
La Corte esclude il richiamo alle Sezioni Riunite n. 1/2021 e n. 12/2021: quelle pronunce riguardano militari con anzianità inferiore a quindici anni o compresa tra quindici e diciotto, non la diversa questione dei soggetti assoggettati al sistema interamente retributivo. Il collegamento è escluso anche sul piano del coefficiente del 2,44% annuo invocato per la quota retributiva.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese sono compensate, in ragione delle dichiarazioni reddituali in atti e del richiamo all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. operato dall’art. 25 dell’All. 2 al c.g.c.
Nota della Redazione
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