Azione di rivalsa INPS contro il Ministero per l’indebito pensionistico militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 173 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 legittima l’INPS ad agire in rivalsa davanti alla Corte dei conti nei confronti dell’amministrazione datoriale per l’indebito pensionistico da questa causato con l’erronea liquidazione del trattamento provvisorio. Tale domanda è autonoma rispetto a quella del pensionato diretta alla declaratoria di irripetibilità delle somme percepite e non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario. L’interesse ad agire dell’Istituto non è escluso dagli interventi finanziari trimestrali a carico del bilancio statale, che correggono squilibri strutturali e non compensano gli errori dell’ente ordinatore primario della spesa. La soccombenza dell’amministrazione determina la condanna alla rifusione delle somme indebitamente erogate e delle spese.

Il Fatto

Un aiutante della Marina militare veniva collocato in congedo e iniziava a percepire il trattamento pensionistico diretto provvisorio, amministrato per un periodo dalla stessa amministrazione di appartenenza. Nel 1998 l’amministrazione trasmetteva all’INPS il prospetto degli importi corrisposti e l’Istituto metteva in pagamento la partita pensionistica. Con successivo decreto del 2017 l’amministrazione comunicava la pensione ordinaria definitiva; dal conguaglio emergeva un indebito di € 36.058,06, comunicato al pensionato con avvio del procedimento di recupero.

Il pensionato impugnava la nota di recupero e otteneva, con sentenza di questa Sezione, la declaratoria di irripetibilità della somma indebitamente erogata, con condanna dell’INPS alla restituzione delle trattenute operate. L’Istituto metteva quindi in mora il Ministero della Difesa per la rifusione, e a fronte dell’inerzia incardinava il giudizio contabile per il recupero della somma imputabile all’erronea liquidazione della Marina militare.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Giudice afferma la giurisdizione contabile sulla domanda di refusione dell’indebito pensionistico avanzata dall’INPS ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986, richiamando la giurisprudenza di legittimità che attribuisce a questa Corte i giudizi sul riparto degli oneri (Cass. SS.UU. n. 920 del 1999, n. 23731 del 2007, n. 28818 del 2011).

Respinta è l’eccezione di violazione del contraddittorio relativa al giudizio definito con la sentenza che aveva dichiarato l’irripetibilità. La domanda di rivalsa, finalizzata ad addossare all’amministrazione datrice gli oneri conseguenti alle somme non dovute ma dichiarate irripetibili, è del tutto indipendente rispetto al diritto azionato dal pensionato e si configura come domanda riconvenzionale impropria, proponibile anche in autonomo giudizio: il litisconsorzio necessario va escluso. L’amministrazione avrebbe comunque potuto fornire prova della correttezza del proprio operato.

Parimenti respinta è l’eccezione di carenza di interesse dell’INPS fondata sulla legge di stabilità. L’intervento finanziario trimestrale a carico del bilancio statale non compensa gli indebiti originati da errori dell’ente ordinatore primario della spesa, ma corregge solo squilibri strutturali della gestione. Il principio di autonomia finanziaria degli enti impone di ripianare le erogazioni indebite, che incidono sugli equilibri complessivi: il deficit causato dall’errore va posto a carico dell’amministrazione che lo ha determinato.

Nel merito, non risultano contestazioni concrete sulla correttezza della liquidazione definitiva né sulle quantificazioni dell’indebito, come pure sulla competenza del Ministero a adottare i provvedimenti di liquidazione provvisoria e definitiva e sul ruolo di ente pagatore dell’INPS. Il maggiore esborso di € 36.058,06 è dunque imputabile alla sola amministrazione datoriale e grava sulle casse dell’Istituto. Le doglianze sulla scarsa chiarezza della documentazione di messa in mora non sono condivisibili, avendo le diffide indicato importo, titolo giuridico e termine. La domanda di rivalsa è accolta, con condanna al pagamento della somma oltre interessi e spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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