Contributi Covid percepiti con fatturato artefatto: danno erariale e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 97 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La percezione di contributi a fondo perduto erogati per fronteggiare l’emergenza pandemica, fondata su dichiarazioni non veritiere relative al fatturato, integra un illecito produttivo di danno erariale risarcibile in favore dell’amministrazione che li ha erogati. La specifica destinazione dei contributi al sostegno del sistema produttivo configura un programma pubblicistico e instaura un rapporto di servizio tra l’amministrazione e il percettore. Ai sensi del principio generale recepito dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità della dichiarazione determina la decadenza integrale dai benefici conseguiti. La reiterazione delle dichiarazioni false, con coscienza e volontà di maggiorare l’importo percepito, connota la condotta a titolo di dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ditta individuale, attiva nel commercio di autovetture e motocicli, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di euro 58.635,00, oltre rivalutazione e interessi, derivante dall’indebita percezione di contributi erogati dall’Agenzia delle entrate per fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Secondo la prospettazione accusatoria, il convenuto avrebbe ottenuto tre contributi — ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 34/2020, dell’art. 59 del d.l. n. 104/2020 e dell’art. 1 del d.l. n. 41/2021 — alterando i valori delle vendite del 2019 per accentuarne il calo nel 2020. La ditta, inoltre, era stata dichiarata cessata d’ufficio nell’ottobre 2020. Il convenuto non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la contumacia del convenuto, rilevando che l’atto di citazione era stato notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e che il contraddittorio era stato correttamente instaurato.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo dei contributi emergenziali, sottolineando che essi sono stati accordati in misura proporzionale alle diminuzioni di fatturato, raffrontando i ricavi pre-Covid con quelli successivi all’inizio delle restrizioni. Tale specifica destinazione integra gli estremi di un programma pubblicistico, con conseguente insorgenza di un rapporto di servizio tra l’amministrazione e i percettori.
Le verifiche della Guardia di finanza hanno smentito i valori dichiarati: numerose fatture del 2019 risultano non autentiche e mai trasmesse al sistema di fatturazione elettronica, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 1, sesto comma, del d.lgs. n. 127/2015, esse si intendono non emesse. Gli acquirenti hanno negato gli acquisti e i riscontri del Pubblico registro automobilistico non confermano le intestazioni indicate. Il Collegio ha inoltre rilevato l’anomala concentrazione di vendite elevate proprio nei mesi di aprile e giugno 2019, base di calcolo dei contributi, e la presentazione di una dichiarazione I.V.A. integrativa che quasi triplicava il volume d’affari dichiarato.
La Corte ha qualificato la condotta come dolo, ravvisando nella reiterazione delle dichiarazioni e registrazioni non veritiere in plurime domande l’intenzionalità di maggiorare l’importo percepito. Ha quindi affermato la decadenza integrale dalle somme, richiamando il principio generale recepito dall’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, e ha condannato il convenuto al risarcimento di euro 58.635,00, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31 c.g.c.
Nota della Redazione
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