Ricorso pensionistico già deciso: inammissibile per ne bis in idem (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 543 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto davanti al giudice contabile, con il quale si ripropongano lo stesso petitum e la medesima causa petendi di un giudizio già definito con sentenza passata in giudicato, è inammissibile per violazione del ne bis in idem. L’identità delle domande e delle ragioni preclude una nuova decisione nel merito, anche quando il ricorso sia stato depositato davanti a una Sezione giurisdizionale regionale diversa da quella che ha già pronunciato. La sopravvenuta carenza di interesse alla nuova iniziativa non consente al giudice di riesaminare la pretesa già respinta, quando non emerga alcun elemento di novità rispetto al thema decidendum definito.
Il Fatto
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex appartenente al Comando dell’Arma dei Carabinieri, agisce contro il decreto con cui il Ministero della Difesa ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una serie di infermità, lamentando il giudizio negativo reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Chiede che venga disposta CTU per l’accertamento della dipendenza delle infermità dal servizio prestato.
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si costituisce e rileva che il ricorrente aveva già proposto ricorso contro il medesimo provvedimento davanti alla Sezione Giurisdizionale regionale per la Val d’Aosta, conclusosi con sentenza n. 4/2017 di rigetto; la decisione era stata confermata in appello dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale con sentenza n. 53/2020. La controparte eccepisce pertanto l’improcedibilità del nuovo ricorso per violazione del ne bis in idem, non emergendo alcun elemento di novità.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente e la risolve in senso adesivo, incentrando la decisione sull’identità della pretesa fatta valere.
Il percorso argomentativo è essenziale: il ricorso in esame presenta lo stesso petitum e la medesima causa petendi del giudizio già deciso dalla competente Sezione Giurisdizionale per la regione Val d’Aosta con la sentenza n. 4/2017, riconosciuta come definitiva e confermata dalla Sezione Terza giurisdizionale centrale d’appello con la sentenza n. 53/2020.
Accertata la coincidenza degli elementi identificativi dell’azione — ciò che si domanda e il titolo su cui si fonda la domanda — la Corte ne trae la conseguenza processuale: il ricorso deve essere giudicato inammissibile. Non si apre alcuna valutazione nel merito della richiesta di CTU, poiché il thema decidendum risulta già esaurito dal giudicato formatosi sull’analogo giudizio.
La decisione riposa, dunque, sul principio del ne bis in idem, che impedisce al ricorrente di riproporre davanti a un giudice diverso la medesima domanda già respinta. Nessun rilievo è attribuito dal giudice alla tesi difensiva secondo cui non vi sarebbe attinenza tra i due giudizi: la verifica si concentra sull’oggetto e sulla ragione della domanda, non sulla coincidenza dell’ufficio giudiziario adito.
Il dispositivo dichiara il ricorso inammissibile e nulla dispone per le spese.
Nota della Redazione
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