Indebito pensionistico e legittimo affidamento del percipiente in buona fede (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 27 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero dell’indebito pensionistico conseguente al conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo, il legittimo affidamento del percipiente in buona fede matura e si consolida con il protrarsi del tempo ed è opponibile all’amministrazione in sede amministrativa e giudiziaria. Esso si individua attraverso il decorso del tempo, la rilevabilità in concreto dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio. Il diritto/dovere dell’istituto di modificare il provvedimento provvisorio e di recuperare le somme erogate in eccesso recede quando l’errore sia imputabile all’amministrazione e non percepibile dal pensionato. Ne consegue l’irripetibilità delle somme corrisposte in eccesso fino alla notifica del provvedimento di riliquidazione, con diritto alla restituzione delle ritenute e agli interessi legali dalla domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, arruolato nei Vigili del Fuoco dal 1976 e collocato in pensione il 31.12.2016 con trattamento retributivo, riceveva nel 2016 la liquidazione della pensione, qualificata come provvisoria in ragione dei tempi tecnici necessari per l’attuazione dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014. Con la nota di trasmissione l’INPS lo informava che il conguaglio sarebbe stato effettuato nel più breve tempo possibile e che, verosimilmente, sarebbe stato a suo favore.

Nel giugno 2021 l’Istituto comunicava un debito di 3.116,85 euro per trattamento corrisposto in eccedenza dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2021 e avviava il recupero coattivo mediante rate mensili. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’illegittimità della ripetizione e la decadenza dell’INPS, richiamando il legittimo affidamento e i principi delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM. L’Istituto resisteva sostenendo che il ricorrente era stato edotto della provvisorietà e del doppio calcolo ancora da eseguire.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile individua l’oggetto del giudizio nella legittimità della ripetizione dell’indebito, da valutare sotto il profilo della buona fede e dell’affidamento del percipiente. La riliquidazione in diminuzione trova origine nell’applicazione del doppio calcolo imposto dall’art. 1, commi 707 e 708, legge n. 190/2014, con applicazione del criterio meno favorevole al pensionato.

Richiamando le Sezioni Riunite n. 21/2012/QM, la Corte ribadisce che lo spirare dei termini regolamentari non priva l’amministrazione del diritto/dovere di modificare il provvedimento provvisorio e di recuperare il conguaglio. A tale potere si contrappone però il legittimo affidamento del pensionato, fondato sull’assenza di dolo, sulla buona fede e sul lungo decorso del tempo.

Gli elementi costitutivi del principio sono ricostruiti puntualmente: un dato soggettivo, cioè la plausibile convinzione di avere titolo all’utilità ottenuta; un elemento temporale, che consolida l’affidamento solo quando il vantaggio sia conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario della sua stabilità. A questi si aggiungono il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni della modifica.

Nel caso concreto il pensionato sapeva della provvisorietà, ma l’INPS gli aveva anticipato che il conguaglio sarebbe stato verosimilmente a suo favore. Il decorso di oltre quattro anni e mezzo, rispetto ai tre anni indicati dalla nomofilattica contabile, è sufficiente a ingenerare l’affidamento, tanto più che l’Istituto aveva assicurato di provvedere nel più breve tempo possibile.

La Corte rileva che l’INPS non ha dimostrato perché l’applicazione del comma 707 non sia stata possibile prima del 2021, se non richiamando l’aggiornamento dei sistemi nel 2019, e che l’errore appare a esso imputabile, senza alcun concorso del pensionato. Il ricorso è pertanto accolto: dichiarata l’irripetibilità delle somme fino alla notifica della riliquidazione e disposta la restituzione delle ritenute, con interessi legali dalla domanda secondo le SS.RR. n. 33/2017. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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