Falsa dichiarazione di ospitalità e rigetto dell’emersione: onere di verifica approfondita (TAR Lombardia n. 181 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego del titolo di soggiorno fondato sull’accertata falsità della dichiarazione di ospitalità non presuppone una sentenza penale definitiva, potendo l’amministrazione procedere a una autonoma valutazione confortata da idonei elementi di riscontro. Tale valutazione, tuttavia, deve reggersi su elementi idonei, per numero e rilevanza, a delineare in termini chiari e non equivoci la responsabilità dello straniero in ordine all’ipotesi criminosa in concreto contestata. Non è sufficiente la pendenza di una comunicazione di notizia di reato a carico del solo soggetto ospitante, né un unico accesso al domicilio dichiarato. In considerazione degli interessi di rilievo costituzionale sottesi al riconoscimento del titolo di soggiorno, l’amministrazione ha l’onere di una verifica più approfondita del domicilio, con conseguente illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, presentava istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, in qualità di collaboratrice familiare non convivente. Esperita la convocazione presso la Prefettura e sottoscritto il contratto di soggiorno, l’amministrazione avviava il procedimento per il rigetto dell’istanza, sul presupposto di una falsa dichiarazione di ospitalità allegata alla domanda quanto all’indirizzo indicato nel kit postale.
Nelle more, la ricorrente comunicava il trasferimento del proprio domicilio, allegando la nuova dichiarazione di ospitalità, il contratto di locazione e i documenti del nuovo ospitante. Il diniego veniva notificato solo successivamente e motivato sull’impossibilità, per l’amministrazione, di avere effettiva contezza del domicilio della richiedente. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione. In sede cautelare il Tribunale sospendeva il provvedimento e disponeva incombenti istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di tardività della produzione documentale dell’amministrazione. I documenti sono stati depositati in esecuzione dell’ordinanza istruttoria e non costituiscono produzione di parte: non trovano quindi applicazione i termini dell’art. 73 c.p.a., non richiamato dal provvedimento, che del resto non prevede termini perentori per l’adempimento degli incombenti. La ricorrente ha comunque potuto difendersi nel merito con memoria di replica.
Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il rifiuto del titolo di soggiorno può fondarsi su una autonoma valutazione amministrativa della falsità, non essendo necessaria una sentenza penale definitiva, purché condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro (Cons. Stato n. 7213/2022, n. 5607/2023). Per superare il principio di certezza dell’accertamento relativo a condotte penalmente rilevanti occorrono però elementi idonei, per numero e rilevanza, a delineare in termini chiari e non equivoci la responsabilità dello straniero.
Tali elementi non sussistono. La documentazione prodotta riguarda la posizione del solo soggetto ospitante, deferito per falsità ideologica e per le disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ma non individua la ricorrente come persona sottoposta a indagini. Anche ammettendo che alcune delle numerose dichiarazioni di ospitalità rese dall’ospitante siano ragionevolmente false, manca la prova della falsità della specifica dichiarazione presentata dalla ricorrente. La stessa ha prodotto certificato del casellario e carichi pendenti aggiornati, privi di precedenti, e certificazione ex art. 335 c.p.p. senza iscrizioni suscettibili di comunicazione.
Parimenti sguarnita è l’affermazione sull’impossibilità di avere contezza del domicilio. Il provvedimento non riferisce accertamenti, sopralluoghi o accessi presso l’indirizzo dichiarato; la documentazione menziona un unico controllo, nel corso del quale fu rinvenuta una sola persona con difficoltà linguistiche e l’appartamento presentava camere chiuse a chiave. Non è dato comprendere se i presenti fossero gli unici ospitati né se siano state chieste informazioni sulla ricorrente. La giurisprudenza richiede una verifica più approfondita, non un unico accesso al domicilio dichiarato (Cons. Stato n. 6962/2022, n. 2546/2023). Il ricorso è pertanto accolto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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