Ricongiunzione dei periodi contributivi e obblighi istruttori della gestione accentratrice (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 28 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 legge n. 29/1979, la gestione accentratrice è titolare di penetranti obblighi istruttori d’ufficio, dovendo acquisire ogni informazione utile presso l’interessato, presso la gestione di provenienza e presso l’amministrazione di appartenenza. È censurabile l’operato dell’ente che ometta di esitare l’istanza di ricongiunzione e ribalti sull’assicurato le conseguenze di un patrimonio informativo insufficiente, nonostante l’istanza rechi la controfirma del datore di lavoro e la retribuzione annua contributiva. L’assenza della denuncia annuale delle retribuzioni, non imputabile all’interessato, non giustifica il mancato riconoscimento del periodo lavorato. Il giudice contabile dichiara l’obbligo dell’INPS di definire il procedimento e, all’esito, di valorizzare il periodo ricongiunto con riliquidazione della pensione e corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.
Il Fatto
Il ricorrente, infermiere, ha lavorato dal 20.11.1978 al 19.02.1979 presso un’azienda ospedaliera universitaria. Nel 2000 ha presentato all’INPDAP istanza di ricongiunzione dei periodi assicurativi; successivamente ha inoltrato richieste di variazione dell’estratto conto e segnalazioni contributive. Nel 2020 ha presentato domanda di pensione anticipata in cumulo ex legge n. 232/2016, reiterata nel 2021, ed è cessato dal servizio il 31.01.2021.
La pensione è stata liquidata con decorrenza dal 01.05.2021 con il sistema misto. L’estratto contributivo valorizzava le settimane dal 01.01.1979 al 19.02.1979, ma non il periodo dal 20.11.1978 al 31.12.1978. Esperito senza esito il ricorso amministrativo, il ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’inserimento della contribuzione e il ricalcolo del trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Giudice accerta anzitutto che il periodo non valorizzato si inquadra in prestazioni rese come personale a contratto, con codice di autorizzazione 6A, e non in un rapporto di pubblico impiego. Su questa base assume rilievo decisivo l’istanza di ricongiunzione presentata nel 2000, che riporta nel quadro IV i periodi 11/1978-02/1979 e la retribuzione annua contributiva.
Dalla determinazione di riliquidazione emerge che il periodo ricongiunto ex art. 2 legge n. 29/1979, pari a 1 mese e 25 giorni, coincide con il solo intervallo 01.01.1979-19.02.1979. Per logica sottrazione il Giudice ritiene acclarato che la valorizzazione di quel periodo deriva dall’accoglimento parziale dell’istanza di ricongiunzione, non rinunciata per il fatto che l’interessato abbia poi presentato domanda di pensione in cumulo.
Diventa allora censurabile l’omessa definizione dell’istanza per il periodo 20.11.1978-31.12.1978. L’INPS ha indebitamente trascurato i penetranti obblighi istruttori della gestione accentratrice, richiamati dall’art. 5, comma 1, legge n. 29/1979 e interpretati da Cass., Sez. Lav., n. 4146/2001: acquisizione d’ufficio di ogni chiarimento presso l’interessato, la gestione di provenienza e l’amministrazione di appartenenza. Tali obblighi non risultano adempiuti, come dimostra il silenzio serbato per anni e la difesa che ribalta sull’interessato l’insufficienza informativa.
Gli assunti difensivi non persuadono: l’istanza di ricongiunzione reca la controfirma del direttore sanitario; riporta la retribuzione annua contributiva e la sua composizione; l’iscrizione all’INADEL dal novembre 1978 offre ulteriori elementi conoscitivi. Quanto all’asserita mancata denuncia annuale, l’INPS non fornisce prova contraria al versamento contributivo, considerando anche il trattamento riservato al periodo 01.01.1979-19.02.1979.
Il ricorso è quindi accolto: è dichiarato l’obbligo dell’INPS di esitare il procedimento di ricongiunzione per il periodo 20.11.1978-31.12.1978 e, all’esito, di valorizzare il periodo ricongiunto con riliquidazione dell’assegno e corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione secondo il criterio dell’assorbimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.