Riserva di ricorso non notificata e ammissibilità dell’impugnazione immediata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13673 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema della riserva facoltativa di impugnazione avverso sentenza non definitiva, la riserva inserita in uno scritto difensivo produce effetti solo se notificata ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle non costituite, non essendo sufficiente il mero deposito, anche telematico. La mancata, tardiva o irrituale esplicitazione della riserva comporta esclusivamente la decadenza dall’impugnazione differita di quel provvedimento, ma non ne preclude quella immediata, da esperire nel rispetto dei termini ordinari. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto storico, non una questione o un insieme di materiali di causa, e la censura deve essere autosufficiente.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva ottenuto dal Tribunale il riconoscimento di differenze retributive per un livello di inquadramento superiore, l’annullamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte d’appello, con una prima sentenza non definitiva, aveva riconosciuto il diritto a un inquadramento ulteriore, rigettando il resto, e con una successiva sentenza definitiva aveva liquidato le relative somme, escludendo il danno non patrimoniale.

Avverso entrambe le decisioni la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando in particolare l’omesso esame di documentazione prodotta in appello e la mancata pronuncia su licenziamento discriminatorio e mobbing. La controparte ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per irritualità della riserva.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto, d’ufficio, le questioni di ammissibilità. La parte che ha formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva ha l’onere di dedurre e provare tale evenienza, indicando di aver compiuto la dichiarazione ex art. 361 c.p.c., con modalità e tempi. Nel caso concreto la ricorrente si era limitata a dedurre la riserva, senza specificazioni.

Il Collegio rileva che la riserva era stata depositata telematicamente, ma non notificata al procuratore della controparte. Richiamando il combinato disposto degli artt. 129 e 133 disp. att. c.p.c., la Corte afferma che la riserva di impugnazione differita, per produrre effetti, non richiede il mero deposito, ma la notifica ai procuratori delle parti costituite, esprimendo la norma il principio della necessaria conoscibilità della riserva. La riserva era dunque irrituale.

Tale irritualità, tuttavia, comporta solo la decadenza dall’impugnazione differita della sentenza non definitiva, non precludendo quella immediata nei termini ordinari ex artt. 325 e 327 c.p.c.. La sentenza non definitiva era stata pubblicata il 31.1.2020 e notificata il 29.7.2020; il ricorso, notificato il 23.9.2020, rispetta il termine breve di 60 giorni. Rispetta anche il termine semestrale lungo, poiché la sospensione legale dei termini ex art. 83, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27/2020, aveva differito la scadenza. Il ricorso è pertanto ammissibile sotto questo profilo.

Nel merito, i motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo e il terzo si riferiscono alla sentenza non definitiva e non prospettano fatti storici, ma lamentano la mancata considerazione di un complesso di documenti, con difetto di specificità e autosufficienza. Il secondo muove da un’erronea rappresentazione del contesto processuale, poiché non risulta lo smarrimento del fascicolo, ma solo la riproduzione del testo della sentenza non definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. pen., applicabile al rito civile. Il quarto motivo, che adombra un’omessa pronuncia, andava dedotto ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c. e difetta comunque di autosufficienza.

La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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