Indennità di percorrenza agli impiegati ARIF solo se prestano opera nei cantieri (Cass. civ. Sez. V n. 21727 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 15 e 54 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7 dicembre 2010 vanno interpretati nel senso che, qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso, questi, se impiegato e non operaio, ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, purché presti la sua opera nei cantieri ed usi mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta di cui al menzionato art. 54. L’indennità di percorrenza non spetta, pertanto, all’impiegato che abbia sempre operato presso una sede lavorativa fissa. Una prassi aziendale non può giustificare una deroga alla contrattazione collettiva, mentre un eventuale affidamento del lavoratore può al più escludere la restituzione delle somme percepite in passato, non fondare il diritto a percepirle in futuro.
Il Fatto
Il ricorrente, operaio specializzato alle dipendenze di un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, dopo essere stato inquadrato come impiegato di quinto livello, non aveva più ricevuto l’indennità di percorrenza prevista dagli artt. 15 e 54 del CCNL del 7 dicembre 2010 e dall’art. 23 del contratto integrativo regionale. Non gli era stato fornito alcun mezzo aziendale e ogni mattina percorreva circa 55 km tra la residenza, il centro di raccolta e il cantiere.
Il Tribunale di Bari aveva accolto il ricorso. La Corte d’appello di Bari ha poi riformato la decisione, escludendo il diritto all’indennità sul rilievo che il lavoratore aveva sempre operato presso una sede fissa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la ratio della decisione impugnata: l’indennità disciplinata dagli artt. 15 e 54 del CCNL spetta in presenza di spostamenti da un luogo di lavoro a un altro e serve a rimborsare i costi di trasporto della sola tratta eccedente il tragitto che il lavoratore avrebbe comunque dovuto percorrere per raggiungere la sede contrattualmente fissata. Il richiamo all’art. 23 del CIRL costituisce mero ausilio interpretativo, mentre il riferimento alla residenza è esemplificativo.
Il primo motivo, con cui si lamenta la violazione del CCNL e del CIRL, è inammissibile: la violazione di un contratto integrativo regionale e dei verbali di accordo sindacale non è censurabile direttamente in sede di legittimità e il ricorrente non ha colto la ratio della pronuncia, fondata sull’accertamento che egli non aveva provato di avere prestato servizio in un cantiere.
Anche il secondo motivo, che denuncia un errore di fatto, è inammissibile, per la medesima incapacità di cogliere il fondamento della decisione, basata sull’accertamento che il lavoratore aveva sempre operato nella medesima sede, solo genericamente indicata come cantiere e in realtà corrispondente a un ufficio dell’agenzia.
Il terzo motivo, che invoca l’art. 36 Cost. e i doveri di correttezza e buona fede, è pure inammissibile. Dalla sentenza di appello non emerge che sia stata discussa la disapplicazione della contrattazione collettiva né che siano stati allegati e provati elementi idonei a fondare un legittimo affidamento. In ogni caso, l’affidamento avrebbe potuto comportare al più la non restituzione delle somme percepite in passato, non il sorgere del diritto a percepirle in futuro; né una prassi aziendale può derogare alla contrattazione collettiva. Il precedente richiamato dal ricorrente è inconferente, riguardando un operaio avente diritto all’indennità secondo il contratto collettivo.
Il quarto motivo è infondato: nessuno dei precedenti indicati come favorevoli riguardava impiegati che, come il ricorrente, non svolgevano attività in cantiere e non si spostavano da un luogo di lavoro a un altro. La Corte sottolinea che l’art. 15, nella parte comune, e l’art. 54, nella parte operai, confermano la differenza di posizione tra operai e impiegati. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e avviso sul contributo unificato.
Nota della Redazione
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