La comunicazione UNILAV ha funzione certificatrice e non può essere caducata da accordi privati privi di data certa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21267 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti. La comunicazione UNILAV, pur non avendo natura costitutiva del rapporto di lavoro, svolge una funzione certificatrice della decorrenza degli effetti negoziali: la data certa di trasmissione della comunicazione, che cristallizza la data di trasformazione del rapporto, non può essere caducata o modificata da successivi accordi privati privi di data certa che fissino una decorrenza diversa. La rivalutazione del quadro istruttorio e la scelta del materiale probatorio, da cui dipende la datazione degli accordi di lavoro, sono riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità, ove la motivazione sia coerente e non vengano censurati i canoni ermeneutici.
Il Fatto
La società ricorrente aveva opposto un avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero di agevolazioni contributive concesse ai sensi dell’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014, in relazione alla trasformazione a tempo indeterminato di quattro rapporti di lavoro. La società aveva comunicato a UNILAV, il 23/12/2014, la trasformazione con decorrenza dal 31/12/2014, ma sosteneva che, per volontà delle parti, la stipulazione era avvenuta il 31/12/2014 e la decorrenza degli effetti andava fissata all’1/1/2015, così da rientrare nel regime agevolativo.
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato il rigetto del ricorso, ritenendo che la comunicazione UNILAV avesse efficacia dimostrativa all’esterno e che l’accordo di trasformazione, cristallizzato nella data ivi indicata, non potesse essere successivamente modificato. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000, degli artt. 2702 e 2731 cod. civ. e dell’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014, sostenendo la natura meramente informativa della comunicazione UNILAV.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i due motivi di ricorso, benché formalmente articolati come violazioni di legge, si risolvevano in una censura dell’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito. La ricostruzione degli accadimenti, in particolare la datazione degli accordi di trasformazione e la loro decorrenza, integra un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità in assenza di vizi di motivazione o di violazione dei canoni ermeneutici.
La Corte ha ricordato il consolidato principio secondo cui il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, atteso che la valutazione delle prove e la scelta tra esse sono riservate al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che, in tema di sgravi contributivi, grava sull’impresa l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per il beneficio invocato.
Quanto alla natura della comunicazione UNILAV, la Corte ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 1, commi 1180-1184, della legge n. 296/2006 e l’art. 4-bis del d.lgs. n. 181/2000. Ha precisato che, ferma la distinzione tra costituzione del rapporto e sua comunicazione agli uffici preposti, la norma si affida alla data certa di trasmissione quale momento comunicativo e non perfezionativo dell’accordo. La comunicazione assume quindi una funzione certificatrice: per mutare l’ufficialità dei dati comunicati è necessaria una successiva comunicazione di variazione.
La Corte ha quindi escluso che la natura della comunicazione incida sulla decorrenza del rapporto, essendo invece la funzione certificatrice ad assumere rilievo: la prospettiva della ricorrente intrecciava il dato comunicativo pubblicistico, dotato di data certa, con il dato informativo privatistico, privo di data certa. Anche la doglianza relativa alla natura non confessoria della comunicazione, non sottoscritta dal legale rappresentante ma da un intermediario, è stata ricondotta a un accertamento di fatto sulla corretta datazione degli accordi, di pertinenza del giudice di merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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