Divieto di riduzione delle spese di lite oltre il 50 per cento (Cass. civ. Sez. V n. 21725 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente. Il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, tenendo conto dell’esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale. Ai fini del rimborso delle spese, il valore della controversia si determina secondo il criterio del disputatum: per il primo grado, la somma domandata con l’atto introduttivo se la domanda è rigettata, quella accordata dal giudice se è accolta; per l’appello, la sola somma oggetto di impugnazione se il gravame è rigettato, la maggiore somma accordata se è accolto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento TARI relativo agli anni 2016, 2017 e 2018, emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello del contribuente.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, affidato a un unico motivo. Il Comune restava intimato. La questione centrale riguardava la misura della riduzione dei parametri tabellari e la determinazione del valore della causa.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 91, primo comma, cod. proc. civ., dell’art. 4, primo comma, d.m. n. 55/2014 e dell’art. 2233, secondo comma, cod. civ., lamentando che la Corte di giustizia tributaria avesse omesso di specificare le voci di onorari e spese e liquidato un importo inferiore ai minimi tariffari.
La Corte ricostruisce l’evoluzione della disciplina. Nell’originaria formulazione del d.m. n. 55 del 2014, i valori medi potevano essere aumentati fino all’80 per cento o diminuiti fino al 50 per cento; in tale vigenza la giurisprudenza escludeva il sindacato di legittimità sull’esercizio del potere discrezionale del giudice, restando fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. contro liquidazioni simboliche. Con la modifica operata dal d.m. n. 37 del 2018, applicabile alla fattispecie, i valori medi «possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento», con conseguente inderogabilità delle riduzioni massime.
Il Collegio richiama la sentenza della Corte di giustizia 427/2017, che ha ritenuto potenzialmente restrittiva della concorrenza una normativa nazionale che non consenta né la pattuizione di onorari inferiori al minimo né la rifusione di importi inferiori, salva la verifica del giudice del rinvio. Osserva tuttavia che i nuovi parametri, pur predisposti dal CNF, sono adottati dal Ministero della giustizia, previo parere del Consiglio di Stato, e dunque da un organo statale per scopi di interesse generale.
Su queste basi la Corte afferma che, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso, salvo specifica pattuizione, diminuire oltre il 50 per cento i valori medi tabellari. Quanto al valore della causa, si applica il criterio del disputatum, commisurato all’importo dell’avviso impugnato.
Nel caso concreto la liquidazione della Commissione tributaria regionale era pari a 250,00 euro per il secondo grado, senza alcuna liquidazione per il primo grado. Il valore della causa, in entrambi i gradi, era di 2.062,00 euro; l’importo minimo liquidabile per il secondo grado ammontava a 1.204,00 euro. Essendo stato liquidato un importo inferiore al minimo e omessa la liquidazione del primo grado, la censura è fondata. La doglianza sulla liquidazione complessiva di onorari e spese difetta invece di specificità.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito: 1.065,00 euro per il primo grado e 1.204,00 euro per l’appello, oltre spese forfettarie, IVA e CPA. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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