Rilevazione delle presenze tramite tornelli: dati utilizzabili a fini disciplinari ai sensi dell’art. 4, comma 2, St. lav. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7985 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, come i tornelli aziendali, non rientrano nel raggio di previsione dell’art. 4, comma 1, St. lav., che disciplina i controlli a distanza dell’attività lavorativa. La loro installazione e il loro utilizzo prescindono sia dai presupposti autorizzativi richiesti dal primo comma sia dai requisiti dei controlli difensivi in senso stretto, che esigono il fondato sospetto del datore di lavoro e l’acquisizione di dati successivi all’insorgere del sospetto. I dati raccolti tramite tali strumenti sono utilizzabili “a tutti i fini” connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli disciplinari, a condizione che sia fornita al lavoratore un’adeguata informazione delle modalità d’uso e di effettuazione dei controlli e che sia rispettata la normativa sulla privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003. Anche ove l’analisi dei dati sia sollecitata da un sospetto di illecito, la raccolta resta legittima ai sensi del comma 2, collocandosi su un piano diverso da quello dei controlli difensivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il reclamo proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società. Al dipendente era stato contestato l’allontanamento non autorizzato dalla sede di lavoro: in numerose occasioni, tra gennaio e ottobre 2019, era entrato e uscito senza effettuare le timbrature tramite il badge marcatempo, ovvero aveva inserito manualmente gli orari in contrasto con i dati rilevati dal sistema di controllo degli accessi.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di illegittimità del licenziamento per violazione del divieto di controllo a distanza, ma ha comunque ricondotto la fattispecie alla disciplina dell’art. 4, comma 2, St. lav., ritenendo soddisfatta la condizione dell’adeguata informazione e provata la commissione degli addebiti. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, avente rilievo assorbente, con cui si denunciava la violazione dell’art. 4 St. lav. per avere la Corte di merito escluso che il controllo attuato attraverso gli strumenti del comma 2 sia subordinato alle finalità di tutela del patrimonio aziendale previste dal comma 1, nonché per non aver considerato il limite dei controlli difensivi in senso stretto.
La S.C. ha premesso che l’art. 4 St. lav., nel testo novellato dal d.lgs. n. 151/2015, sottrae espressamente alla disciplina del comma 1 gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Per tali strumenti, il comma 3 condiziona l’utilizzabilità dei dati “a tutti i fini” alla sola sussistenza di due presupposti: l’adeguata informazione al lavoratore e il rispetto del d.lgs. n. 196/2003. Ne consegue che la rilevazione delle presenze tramite tornelli non richiede né l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato, né la sussistenza di un fondato sospetto di condotte illecite, né il rispetto del limite temporale dell’acquisizione dei dati successivamente all’insorgere del sospetto.
La Corte ha precisato che, sebbene attraverso i dati di registrazione degli accessi si attui un controllo sul quantum della prestazione, tale controllo non coincide con quello occulto sull’esecuzione della prestazione disciplinato dal comma 1. Ha altresì escluso la pertinenza del precedente richiamato dal ricorrente, relativo all’utilizzo di immagini registrate da impianti audiovisivi, trattandosi di fattispecie diversa. Anche ove l’analisi dei dati sia sollecitata da un sospetto di illecito addebitabile al dipendente, i dati restano legittimamente raccolti ai sensi del comma 2 e utilizzabili alle condizioni del comma 3, collocandosi su un piano diverso da quello dei controlli difensivi che, non avendo ad oggetto la normale attività lavorativa, si situano all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4.
Quanto al secondo profilo di censura, relativo all’adeguatezza dell’informazione, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione dei giudici di merito, che avevano accertato la conoscibilità della Policy aziendale da parte di tutti i lavoratori attraverso la pubblicazione sulla rete informatica, l’invio massivo di una e-mail e l’inserimento di una nota informativa nel prospetto paga. Tale modalità è stata giudicata idonea a soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza di cui all’art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea.
Il rigetto del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del primo, avente rilievo processuale, atteso che la Corte d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile la deduzione sulla inutilizzabilità delle registrazioni, aveva comunque affrontato e giudicato infondata nel merito la questione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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