Indennità sostitutiva ferie al dirigente solo senza ingerenze datoriali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23513 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute sussiste, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche in mancanza di una espressa previsione contrattuale, salvo che il datore di lavoro provi di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, incorrendo altrimenti nella mora del creditore. Al dirigente con qualifica apicale l’indennità non spetta soltanto se egli disponga del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza datoriale e non lo eserciti, salvo che provi necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive. La mera allegazione di una generica “ampia autonomia” nella gestione di orari, ferie e permessi, con possibilità di pianificare lo smaltimento, non integra il presupposto di esclusione. Il diritto all’indennità sostitutiva si prescrive dal momento della cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il lavoratore l’abbia perduto per non avere goduto delle ferie nonostante l’invito a fruirne.
Il Fatto
Un ex dipendente con qualifica apicale, dimessosi per giusta causa, ha convenuto in giudizio la società datrice per ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva di ferie non godute. Il giudice di primo grado, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla società, ha revocato il decreto ingiuntivo in precedenza emesso a favore del lavoratore.
La Corte d’appello, respinto l’appello incidentale della società, ha condannato quest’ultima al pagamento di una somma pari a oltre sessantamila euro, oltre accessori, ritenendo che l’onere di provare l’offerta di un adeguato tempo per il godimento delle ferie gravasse sul datore e che tale prova non fosse stata fornita. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria; il lavoratore ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi due motivi, trattati congiuntamente, che pongono il tema del grado di autonomia del dirigente nella determinazione delle proprie ferie. Il principio consolidato, richiamato dalla sentenza impugnata e confermato dal Collegio, è che solo il dirigente che abbia il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza datoriale e non lo eserciti decade dal diritto all’indennità, a meno che non provi necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive (tra le altre, Cass. n. 11786/2005, Cass. n. 13953/2009, Cass. n. 31175/2021, Cass. n. 28082/2017).
La Corte ritiene infondate le censure della società. La posizione apicale e la generica “ampia autonomia” nella gestione di orari, ferie e permessi, con possibilità di pianificarne lo smaltimento, sono allegazioni intrinsecamente inidonee a definire un ambito di assoluta discrezionalità nella decisione delle proprie ferie, come viceversa necessario perché possa ritenersi integrata la condizione di esonero da responsabilità del datore.
Il rigetto dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo: l’asserita assenza di esigenze eccezionali ostative alla programmazione autonoma. La Corte lo reputa privo di decisività, una volta escluso che il lavoratore disponesse di una assoluta e incondizionata discrezionalità nella gestione delle ferie.
Quanto al quarto motivo, la Corte lo dichiara manifestamente infondato. La prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto è stato perduto per non avere il lavoratore fruito delle ferie nonostante l’invito (Cass. n. 17643/2023). Né l’orientamento è superabile sulla base della configurazione dell’indennità tratta dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, valendo le considerazioni del precedente in punto di “interpretazione conforme” al diritto eurounitario, con riguardo alla situazione di debolezza del lavoratore.
Il ricorso è dunque rigettato, con regolamento delle spese secondo soccombenza e condanna della società al raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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