Compensazione delle spese solo con ragioni coerenti e attuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23508 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione di compensazione delle spese di lite è censurabile in sede di legittimità quando la motivazione è logicamente contraddittoria rispetto alla decisione adottata. Il regime di irripetibilità dell’indebito previdenziale, sancito dall’art. 52 della legge n. 88 del 1989, presuppone un errore imputabile all’ente erogatore: la sua operatività, pertanto, non può fondare di per sé la compensazione delle spese. La disciplina applicabile resta quella vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non ripetibili le somme pretese dall’INPS a titolo di indebito e ha compensato le spese di lite. A fondamento del decisum, il giudice di merito ha richiamato il regime di irripetibilità dell’art. 52 della legge n. 88 del 1989, come modificato dall’art. 13 della legge n. 412 del 1991.

In punto di spese, la compensazione è stata giustificata osservando che la parte appellante aveva comunque percepito somme non dovute, sia pure non ripetibili, «pur non avendo l’INPS commesso alcun errore». La ricorrente ha impugnato la decisione lamentando la violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ. e l’illogicità della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce anzitutto l’evoluzione del potere di compensazione delle spese: dalla formulazione originaria dell’art. 92 cod. proc. civ., che ammetteva la compensazione per soccombenza reciproca o giusti motivi, si è passati, con la riforma della legge n. 263 del 2005, all’obbligo di indicare esplicitamente i giusti motivi, quindi, con la legge n. 69 del 2009, alla necessità di «altre gravi ed eccezionali ragioni», fino alla limitazione introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, convertito con la legge n. 162 del 2014. La Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha poi restituito rilievo alle analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

Nel caso in esame trova applicazione il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. introdotto dal D.L. n. 132 del 2014, poiché il ricorso di primo grado è stato depositato nell’anno 2016. La disciplina delle spese resta regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 19701 del 2010 e, più di recente, da Cass. n. 18833 del 2020.

La motivazione della Corte d’appello è contraddittoria rispetto alla decisione adottata. Essa valorizza la peculiarità della sanatoria di cui all’art. 52 della legge n. 88 del 1989, che consente all’accipiens di trattenere somme indebite. Ma quella stessa disciplina presuppone, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, un errore imputabile all’INPS: in difetto, non potrebbe affatto operare.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’irripetibilità dell’indebito previdenziale è subordinata a quattro condizioni: il pagamento in base a formale e definitivo provvedimento; la comunicazione del provvedimento all’interessato; l’errore, di qualsiasi natura, imputabile all’ente erogatore; l’insussistenza del dolo dell’interessato. In difetto anche di una sola di esse opera la regola della ripetibilità di cui all’art. 2033 cod. civ. (in ultimo Cass. n. 5351 del 2025, in continuità con Cass. n. 10337 del 2023 e Cass. n. 5984 del 2022). Il criterio indicato dal giudice di merito è quindi inidoneo a legittimare la compensazione e non supera il vaglio di coerenza logica.

Segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda nuovamente a regolare le spese di lite e provveda anche alla liquidazione di quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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