Indennità ferie non godute: datore prova mancata fruizione anche per dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13679 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si estingue per il solo fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, avesse il potere di organizzare autonomamente il godimento delle ferie. L’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 subordina il diritto all’indennità finanziaria alle sole condizioni della cessazione del rapporto e del mancato godimento delle ferie maturate. Spetta al datore di lavoro provare di avere esercitato la dovuta diligenza, invitando formalmente il lavoratore a fruire delle ferie e avvertendolo, in tempo utile, che in caso di mancata fruizione le stesse andranno perse al termine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato. Il datore deve inoltre dimostrare che l’organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio non hanno impedito il godimento. In difetto, la perdita del diritto e il mancato pagamento dell’indennità violano l’art. 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente di ruolo del Consiglio regionale di una Regione con qualifica di Segretario-Direttore generale fino al collocamento a riposo per dimissioni volontarie, ha chiesto la condanna dell’ente alla liquidazione delle ferie non godute relative agli anni 2008, 2009 e 2010, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo l’indennità per le ferie non godute. La Corte d’appello ha però accolto l’impugnazione della Regione e rigettato la domanda. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi; l’ente si è difeso con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memorie.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2697 cod. civ. e della disciplina regionale sull’organizzazione degli uffici. Il nodo è se la qualifica dirigenziale del lavoratore trasferisca su di lui l’onere di provare l’impossibilità di godere delle ferie per causa a lui non imputabile, oppure se tale onere resti a carico del datore.
Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiamando le sentenze Bollacke (C-118/13), Schultz-Hoff (C-350/06 e C-520/06), Maschek (C-341/15), King (C-214/16) e le pronunce della Grande Sezione del 6 novembre 2018 (Max-Planck, Stadt Wuppertal, Kreuziger). Da esse si ricava che il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale e irrinunciabile e che l’indennità sostitutiva non è soggetta ad alcuna condizione ulteriore rispetto alla cessazione del rapporto e al mancato godimento.
Il datore di lavoro, in ragione del carattere imperativo del diritto e per assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, deve accertarsi in modo concreto e trasparente che il lavoratore sia posto in grado di fruire delle ferie, invitandolo se necessario formalmente e informandolo con accuratezza e in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione. L’onere della prova incombe sul datore; se questi non dimostra la diligenza esercitata, l’estinzione del diritto e il mancato pagamento dell’indennità violano la direttiva.
La Corte richiama sul punto la propria precedente Sez. L n. 21780 dell’8 luglio 2022, che ha enucleato i tre corollari applicativi: la natura fondamentale del diritto, l’onere probatorio a carico del datore e la possibilità di perdita del diritto solo a fronte della prova dell’invito formale e dell’avviso tempestivo. Viene superato l’indirizzo che differenziava la posizione dei dirigenti secondo il potere di autorganizzare le ferie (Cass. Sez. L n. 18140 del 6 giugno 2022), ribadendosi che la responsabilità del datore ex art. 2087 cod. civ. non è esclusa dalla posizione apicale del lavoratore.
Nel caso concreto è incontestato che nessun invito a godere delle ferie sia mai stato rivolto al lavoratore. Non rileva la sua posizione apicale: la normativa regionale richiamata gli imponeva comunque l’autorizzazione del vertice dell’assemblea, e la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la dedotta difficoltà di organizzare una sostituzione, stante il cumulo delle funzioni dirigenziali. Il ricorso è quindi accolto nei primi due motivi, con assorbimento del terzo e del quarto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese applicando il principio di diritto enunciato.
Nota della Redazione
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