Risarcimento per mancata assunzione: non serve provare lo stato di disoccupazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10152 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce per il risarcimento del danno è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l’allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono elementi di prova del danno. L’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, con prevalenza della parte del provvedimento capace di rivelare l’effettiva volontà del giudice. La condanna al risarcimento in misura pari alle retribuzioni non erogate non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato né attribuisce una retribuzione senza prestazione lavorativa, configurandosi come obbligazione risarcitoria per equivalente.
Il Fatto
Un lavoratore, risultato vincitore di un concorso indetto da un’azienda regionale per l’emergenza sanitaria, veniva escluso dalla procedura per aver omesso di dichiarare una condanna penale risalente a circa quarant’anni prima. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo l’esclusione conforme al bando. La Corte d’appello, invece, accoglieva il gravame, dichiarando il diritto del lavoratore alla nomina e condannando l’amministrazione alla corresponsione delle retribuzioni dovute al pari degli altri vincitori.
La Motivazione della Corte
L’azienda ricorrente censurava la decisione sotto un duplice profilo: la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale accordato le retribuzioni in luogo del risarcimento danni richiesto, e la violazione dei principi in materia di risarcimento del danno, mancando la prova dello stato di inoccupazione del lavoratore. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi per la loro connessione, rilevando anzitutto un profilo di inammissibilità del primo motivo, per non avere la ricorrente indicato le conseguenze processuali della dedotta violazione.
Nel merito, la Suprema Corte ha chiarito che l’esatto contenuto della pronuncia va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, che nel caso di specie richiamava espressamente le conclusioni del ricorso introduttivo, articolate nella richiesta di risarcimento dei danni in misura corrispondente alle retribuzioni. La condanna è stata quindi qualificata come obbligazione risarcitoria per equivalente, in linea con la domanda e con la giurisprudenza di legittimità che identifica il contenuto del danno nel complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire se fosse stato tempestivamente assunto.
Quanto alla prova del danno, la Corte ha ribadito il principio per cui il lavoratore deve allegare unicamente il pregiudizio consistente nella perdita delle retribuzioni, mentre la condizione di inoccupazione costituisce mero elemento di prova. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo conteneva una chiara allegazione del danno, avendo il lavoratore rassegnato le dimissioni dal precedente impiego e documentato l’iscrizione nelle liste di disoccupazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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