Decadenza impugnazione contratti a termine decorre dall’ultimo contratto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13680 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di azione promossa dal lavoratore per l’accertamento dell’abuso di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall’art. 32, comma 4, lett. a), l. n. 183/2010 deve essere osservato a decorrere dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti. La sequenza contrattuale che precede l’ultimo contratto rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’ultimo contratto concluso. Tale lettura è coerente con il diritto eurounitario: quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, elusivo degli obiettivi della direttiva 99/70/CE, deve applicarsi una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, inseriti nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 12, comma 2, L.R. n. 85/95, avevano stipulato con un Comune plurimi contratti a termine per la realizzazione di progetti di utilità collettiva, già in epoca antecedente all’1.4.2005, cui avevano fatto seguito un contratto per il periodo dall’1.4.2005 al 31.3.2010 e un ulteriore contratto dall’1.4.2010 all’1.4.2015.
I lavoratori avevano chiesto la declaratoria di nullità dell’apposizione del termine e il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato, con condanna del Comune alla riammissione in servizio e al pagamento delle differenze retributive; in subordine, il risarcimento del danno. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello avevano rigettato la domanda, ritenendo l’impugnazione limitata agli ultimi due contratti e intervenuta la decadenza rispetto al primo.
La Motivazione della Corte
La Corte d’Appello aveva ravvisato la decadenza ex art. 6, comma 1, l. n. 604/1966, come novellato dall’art. 32, l. n. 183/2010 e nella nuova formulazione dell’art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010, convertito dalla l. n. 10/2011, perché i lavoratori avevano impugnato solo i due contratti successivi e non il primo.
I ricorrenti hanno censurato tale impostazione sotto tre profili: l’inapplicabilità della decadenza al pubblico impiego; l’operatività del termine con riferimento alla data di impugnazione dell’ultimo contratto; la qualificazione dell’ultimo contratto come proroga e non come rinnovo. Hanno inoltre dedotto il contrasto con il diritto eurounitario e l’omessa pronuncia sulla pretesa risarcitoria per perdita di chance.
La Corte, riuniti i motivi per connessione, li ha accolti richiamando Cass. n. 8038/2022 e Cass. n. 4960/2023. Secondo tale orientamento, in caso di azione per l’accertamento dell’abuso di una successione di contratti a tempo determinato, il termine decadenziale deve essere osservato a decorrere dall’ultimo dei contratti intercorsi tra le parti.
La sequenza contrattuale precedente rileva come dato fattuale che concorre a integrare l’abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell’ultimo contratto concluso, per far accertare l’abusiva reiterazione. La Corte ha richiamato la CGUE, causa C-53/04, Marrosu Sardino, per la necessità di misure con garanzie effettive ed equivalenti di tutela.
Da qui l’erroneità della decisione impugnata, che, valutando la decadenza con riguardo al primo contratto, si è sottratta alla pronuncia sulla reiterazione abusiva e sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, ferma restando l’impossibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto di impiego pubblico. Il ricorso è stato accolto per quanto di ragione, con cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
Nota della Redazione
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