Transito del militare non idoneo: irragionevole il mancato utilizzo del diploma di perito elettronico (TAR Puglia n. 22 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale civile, l’Amministrazione deve valutare il profilo di assegnazione valorizzando le competenze effettivamente possedute dall’interessato. È irragionevole l’atto che escluda l’utilità del diploma di perito elettronico per il solo fatto che sia stato conseguito da oltre vent’anni, senza considerare che la formazione scolastica attiene comunque all’ambito del sapere professionale richiesto. Il riesame della posizione del dipendente deve inoltre tenere conto delle sopravvenienze sopravvenute relative alle condizioni di salute, quali i verbali che riconoscono lo stato di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e una riduzione permanente della capacità lavorativa. La sede di servizio va individuata contemperando le esigenze organizzative dell’Amministrazione con quelle personali, familiari e di salute del dipendente, valutando anche le scoperture di organico in altre sedi.
Il Fatto
Il ricorrente, sottocapo scelto della Marina Militare riconosciuto non idoneo al servizio militare incondizionato, era stato avviato al transito nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e del D.M. 18.4.2002. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione lo aveva invitato a presentarsi in assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 presso la Direzione di Commissariato della Marina Militare per la sottoscrizione del contratto individuale a tempo indeterminato, con inquadramento nell’Area Assistenti, profilo di Assistente Amministrativo, e successivamente presso la Scuola Sottoufficiali di La Maddalena.
Il militare impugnava l’atto, deducendo l’irragionevolezza della scelta del profilo professionale, non essendo stato valorizzato il diploma di perito elettronico posseduto, e la non compatibilità della sede assegnata con le proprie condizioni di salute, documentate da sopravvenuti verbali della commissione medica dell’ASL competente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto condivisibili, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, le principali censure formulate dal ricorrente. Ha rilevato, in primo luogo, il profilo di irragionevolezza della decisione dell’Amministrazione di non considerare utile, ai fini dell’impiego efficace del dipendente, il diploma di perito elettronico, motivando tale scelta con il solo dato del tempo trascorso dal conseguimento del titolo, superiore a vent’anni.
Ad avviso del Collegio, tale valutazione non appare logica, poiché la formazione scolastica acquisita nel percorso di studi attiene comunque all’ambito del sapere professionale idoneo a supportare un impiego in profili tecnici, a prescindere dalla vetustà del titolo. La valorizzazione delle competenze possedute costituisce, pertanto, un criterio che l’Amministrazione deve osservare nell’individuazione del profilo di assegnazione.
In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato la necessità di una rinnovazione dell’attività amministrativa, giustificata dai verbali sopravvenuti della commissione medica dell’ASL che, pur non avendo certificato un handicap grave ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 104/1992 né un’invalidità superiore al 67%, avevano riconosciuto il ricorrente come portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa con una percentuale del 46%. Tali elementi, sopravvenuti rispetto all’adozione dell’atto, imponevano una nuova considerazione della posizione del dipendente.
Il Collegio ha pertanto disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, nonché il riesame della posizione del ricorrente. Il riesame dovrà tener conto anche delle scoperture di organico presenti in altre sedi, seppur in percentuale inferiore rispetto a quella di La Maddalena, al fine di contemperare le esigenze dell’Amministrazione con quelle personali, familiari e di salute del dipendente. Il TAR ha compensato le spese della fase cautelare e ha fissato per la trattazione di merito l’udienza pubblica del 22 dicembre 2026.
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Nota della Redazione
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