Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione delle somme per la carta elettronica del docente (TAR Marche n. 537 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Accertato il mancato adempimento del giudicato formatosi sulla sentenza che ha riconosciuto il diritto alle somme per la carta elettronica del docente, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo, assegna un termine per provvedervi e, per il caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. La costituzione meramente formale della parte resistente non oppone alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, che resta così incontestata. L’Amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio, distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva dichiarato, con sentenza, il diritto della ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, con espressa condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. Su quella sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, attestato dalla Cancelleria del Tribunale.

La ricorrente lamenta che l’Amministrazione non ha eseguito il giudicato e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa viene trattenuta in decisione all’udienza camerale del 9 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è procedibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa di ottemperanza, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il rispetto di tale termine condiziona la stessa esperibilità del rimedio.

Nel merito il ricorso è fondato, non risultando eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la parte resistente — costituita solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni, decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, viene sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario al proprio mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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