Prescrizione quinquennale per indennità trasferimento Vigili del fuoco ex forestale (TAR Lazio n. 1026 del 02.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e trasferito d’autorità ad altra sede compete l’indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001, richiamato dall’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016. La deroga del comma 1-bis, che esclude l’indennità in caso di trasferimento a sede limitrofa per soppressione o dislocazione del reparto, non opera quando il Corpo non è soppresso ma assorbito in altra Forza di polizia, con permanenza delle funzioni e delle articolazioni. Il diritto all’indennità si prescrive nel termine quinquennale e non in quello ordinario decennale, con decorrenza da ogni scadenza mensile successiva al trasferimento.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno con qualifica di Capo Reparto Esperto AIB presso il Comando dei Vigili del fuoco di Latina dal 1° gennaio 2017, proveniva dal Corpo forestale dello Stato. In forza del d.m. 28 dicembre 2016, n. 3198, attuativo del d.lgs. n. 177/2016, era stato inquadrato nei ruoli AIB e assegnato d’autorità dalla sede del Nucleo Operativo Speciale di Sabaudia al Comando provinciale di Latina.
Con istanza del 6 aprile 2023 aveva chiesto il pagamento dell’indennità di trasferimento. Rimasta l’amministrazione inerte, propose ricorso per l’accertamento del silenzio, dell’obbligo di provvedere, del diritto all’indennità e del danno da ritardo. Il Ministero eccepì l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio, vertendosi in materia di diritti soggettivi, e la prescrizione del diritto. Con ordinanza collegiale n. 705/2024 il rito è stato convertito in ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama proprie precedenti decisioni su fattispecie coincidenti e, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., ne riporta la motivazione. L’amministrazione sosteneva che l’assegnazione del personale proveniente dal Corpo forestale avesse carattere temporaneo e che fosse intervenuta la soppressione del Corpo, con applicazione della deroga dell’art. 1, comma 1-bis, legge n. 86/2001.
Entrambe le tesi sono disattese. Il trasferimento dura dal 1° gennaio 2017, ben oltre il limite di legge, e il pagamento della indennità di trasferta conferma il presupposto oggettivo della distanza superiore a dieci chilometri. Quanto alla deroga, la soppressione del Corpo forestale non è configurabile: la normativa parla di assorbimento nell’Arma dei carabinieri, con attribuzione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco delle competenze in materia di incendi boschivi. I precedenti Comandi sono rimasti nelle stesse strutture, mutando solo denominazione.
Il Collegio valorizza la permanenza delle funzioni e la qualificazione dell’operazione come successione o incorporazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2020. Ne deduce che ricorrono tutti i presupposti dell’art. 1, comma 1, legge n. 86/2001: provvedimento di trasferimento d’ufficio, sedi in Comuni differenti e distanza superiore a dieci chilometri, secondo il principio affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5941 del 2020.
Sull’an la pretesa è dunque fondata. Accogliendo parzialmente l’eccezione dell’amministrazione, il Collegio aderisce all’indirizzo che applica la prescrizione quinquennale, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1470 del 2019 e il rinvio statico all’art. 2 R.D.L. n. 295/1939. Il termine decorre da ogni scadenza mensile, non dalla verifica amministrativa. Poiché l’istanza del 6 aprile 2023 ha interrotto la prescrizione, il diritto residua per il periodo dal 6 aprile 2018 alla scadenza di gennaio 2019, nei secondi dodici mesi, con indennità ridotta del 30 per cento.
Sono riconosciuti gli interessi legali dalla domanda, mentre è esclusa la rivalutazione monetaria per il carattere non retributivo dell’indennità. Il danno da ritardo è rigettato perché prospettato in modo generico. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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