Ottemperanza al bonus docente: mora e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 489 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del bonus annuale previsto dall’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 in favore dei docenti a tempo determinato, l’Amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione deducendo la mera attivazione di una piattaforma digitale finalizzata alla liquidazione delle somme, ove non risulti che l’esistenza e la fruibilità di tale strumento siano state comunicate al creditore. La penalità di mora disciplinata dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, L. n. 208 del 2015, non è iniqua e va disposta nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo, assolvendo a funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela. Il termine per l’ottemperanza è fissato dal giudice dell’esecuzione ai sensi del rito speciale, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Lagonegro aveva accolto la domanda di un docente a tempo determinato, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del bonus annuale di € 500,00 per l’aggiornamento e la formazione continua, riferito a quattro anni scolastici, oltre agli interessi o alla rivalutazione nei limiti di legge. La decisione si fondava sulle pronunce del Consiglio di Stato n. 1842 del 16.2.2022 e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ordinanza del 18.5.2022 nella causa n. 450/2021, che avevano riconosciuto il beneficio anche ai docenti non di ruolo in forza della clausola 4, punto 1, della Direttiva Europea n. 70/1999.

Formatosi il giudicato, il docente ha proposto ricorso per l’esecuzione ai sensi degli artt. 112 e 115 cod. proc. amm., chiedendo la corresponsione delle somme e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora. Il Ministero si è costituito, deducendo l’avvenuto pagamento delle spese processuali e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo predisposto una piattaforma digitale per la liquidazione dei bonus ai destinatari di sentenze passate in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso, rilevando che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito in L. n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo.

Nel merito, il ricorso è stato dichiarato fondato, poiché l’Amministrazione scolastica ha riconosciuto di non aver corrisposto la somma indicata nel titolo. Il Collegio ha respinto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: la mera attivazione della piattaforma digitale non è sufficiente a integrare l’ottemperanza, in quanto non risulta che l’Amministrazione abbia comunicato al ricorrente la possibilità di fruirne.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, L. n. 208 del 2015, escludendone l’iniquità e disponendola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento della sorte capitale di € 2.000,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, ai sensi dell’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla maturazione del credito fino al saldo. È stato assegnato il termine di 60 giorni per provvedere e, per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato, con spese a carico dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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