Indennità di trasferta: onere della prova e limiti del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 13596 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di riesaminare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Compito della Corte è verificare che il giudice abbia dato conto delle ragioni della decisione e che il ragionamento probatorio resti entro i limiti del ragionevole e del plausibile. La valutazione degli elementi più idonei a sorreggere la motivazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che non è tenuto a confutare esplicitamente gli elementi probatori non accolti. È pertanto inammissibile il motivo che, in tema di indennità di trasferta, solleciti una diversa ricostruzione del fatto già accertato. Parimenti inammissibile è il ricorso che non censuri una ulteriore e autonoma ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale nei confronti di un consorzio di servizi, l’Agenzia delle Entrate riscontrava che un lavoratore dipendente aveva percepito, per il periodo d’imposta 2012, somme qualificate dal sostituto d’imposta come indennità di trasferta ai sensi dell’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986, per un importo di € 7.466,65. L’Ufficio disconosceva la natura non imponibile di tale importo, non ravvisando elementi attestanti l’effettività delle trasferte, e notificava avviso di accertamento per il recupero a tassazione.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Pescara, che accoglieva il ricorso. La C.t.r. dell’Abruzzo rigettava l’appello dell’Ufficio con sentenza n. 553/2019, depositata il 5 giugno 2019. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, resistito dal contribuente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’Ufficio deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 5, TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l’error in iudicando della sentenza impugnata, che avrebbe confermato la tassazione nonostante la mancata prova dell’effettività delle trasferte.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. La C.t.r. aveva ritenuto, con motivazione corretta e dal percorso logico-giuridico palesato, che dalla documentazione prodotta dal contribuente — copie delle note spese, delle buste paga e della lettera d’incarico — risultasse l’effettivo espletamento delle trasferte. Da ciò il datore di lavoro aveva applicato la tassazione IRPEF soltanto per la parte eccedente € 46,48 per ciascuna giornata, secondo il disposto dell’art. 51, comma 5, prima parte, del d.P.R. n. 917/1986.

La Corte ha osservato che la censura si risolveva nella sollecitazione di una nuova valutazione delle risultanze di fatto già emerse nei gradi di merito, mirando a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito. Compito della Cassazione non è condividere la ricostruzione dei fatti, né rileggere gli elementi di fatto per sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici del merito (Cass. 12/02/2008, n. 3267). Il controllo resta limitato alla congruenza della decisione rispetto ai principi di diritto che regolano la prova, ciò che nel caso di specie è dato riscontrare.

Il motivo è risultato inammissibile anche sotto un ulteriore profilo. La sentenza impugnata conteneva un’autonoma ratio decidendi relativa alla questione, posta dall’amministrazione in appello, dell’applicabilità del comma 6 del citato art. 51, relativo ai cosiddetti “trasfertisti” (cfr. Cass. 29/08/2024, n. 23335). La C.t.r. aveva qualificato tale questione come nuova, mai dedotta nell’atto impositivo né nelle controdeduzioni di primo grado, ritenendone precluso l’esame anche per difetto di interesse dell’amministrazione. Tale ulteriore ratio non è stata impugnata, con conseguente definitività sul punto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi e rimborso forfettario del 15%, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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