La pendenza della lite va valutata ex ante, senza sindacare l’ammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 5 n. 9144 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, il presupposto della pendenza della lite, di cui all’art. 6, comma 4, d.l. n. 119/2018, sussiste in presenza di un’iniziativa giudiziaria del contribuente che sia potenzialmente idonea ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e della fondatezza del ricorso che vi ha dato vita. Il giudice è tenuto a valutare la sussistenza del presupposto del condono ex ante, in base a quanto prospettato in giudizio, senza preventiva delibazione dell’ammissibilità e fondatezza del ricorso. L’abuso del processo, che preclude l’accesso alla definizione, deve essere accertato in base a circostanze sintomatiche dalle quali emerga in modo evidente e inequivoco l’intento di sfruttare in modo fittizio e strumentale il mezzo processuale al solo scopo di conseguire i vantaggi della normativa di condono.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale del Veneto, pronunciando quale giudice del rinvio, aveva rigettato i ricorsi in reclamo avverso i decreti presidenziali che avevano dichiarato l’estinzione del giudizio per la tardiva riassunzione a seguito della cassazione con rinvio disposta dalla Corte. Il giudice del gravame aveva considerato tardiva l’istanza di riassunzione presentata il 24 ottobre 2018, tenuto conto del disposto dell’art. 63 d.lgs. n. 546/1992.
Il contribuente aveva inoltre presentato, il 30 maggio 2019, domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, versando la prima rata. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato il diniego della definizione, fondandolo sulla definitività della pronuncia di cassazione e sulla tardiva riassunzione del giudizio di rinvio. Il contribuente ha quindi proposto due distinti ricorsi: uno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale e l’altro avverso gli atti di diniego della definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso proposto avverso gli atti di diniego della definizione agevolata, dichiarando assorbiti i motivi di ricorso avverso la sentenza impugnata. Ha preliminarmente rilevato che le domande di definizione erano state presentate nel rispetto della scansione temporale prevista dal comma 8 dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, quando il giudizio di rinvio era ancora pendente, considerato che i decreti presidenziali avevano formato oggetto di reclamo ai sensi degli artt. 28 e 45, comma 4, d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 643 del 2015, secondo cui la pendenza della lite condonabile sussiste in presenza di un’iniziativa giudiziaria del contribuente potenzialmente idonea ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e della fondatezza del ricorso. Il criterio comporta che il giudice sia tenuto a valutare la sussistenza del presupposto del condono ex ante, senza preventiva delibazione dell’ammissibilità e fondatezza del ricorso.
Nel caso di specie, il reclamo proposto avverso i decreti presidenziali recava specifica allegazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta tempestività della riassunzione, incentrate sull’inapplicabilità della riduzione del termine ai giudizi pendenti, sull’ammissibilità dell’impugnazione tardiva e sull’istanza di rimessione in termini. Tale complesso di ragioni esclude la configurabilità di un abuso del processo introdotto al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per accedere alla definizione agevolata, poiché l’abuso deve emergere da elementi sintomatici evidenti ed inequivoci dell’intento di sfruttare in modo fittizio e strumentale il mezzo processuale.
Il giudice del gravame aveva invece pretermesso l’esame delle domande di definizione, pronunciando sulla base di una preventiva delibazione dell’ammissibilità del ricorso piuttosto che valutando ex ante la sussistenza del presupposto della pendenza della lite. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, compensando le spese del processo estinto e condannando l’Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di impugnazione degli atti di diniego, liquidate in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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