Occupazione abusiva di area demaniale esterna alla concessione: l’indennizzo è atto dovuto (TAR Puglia n. 482 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione al pagamento dell’indennizzo per l’occupazione abusiva di beni demaniali marittimi costituisce atto dovuto allorché sia accertato l’utilizzo non autorizzato di spazi esterni rispetto all’area oggetto di concessione. La circostanza che le opere realizzate sine titulo siano funzionali all’esercizio della concessione demaniale non esclude l’abusività dell’occupazione, poiché il concessionario avrebbe dovuto attivarsi per ottenere il preventivo assenso all’ampliamento dell’area in concessione. L’intervenuta rimozione spontanea delle opere, inoltre, integra acquiescenza all’ingiunzione demolitoria, che non necessita di comunicazione di avvio del procedimento trattandosi di atto vincolato.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per un’area estesa complessivamente 105 mq, impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto di demolire le opere realizzate su aree demaniali esterne alla concessione — lettini, ombrelloni, statue, un portale con recinzione in legno, un pozzetto, un impianto d’irrigazione, pali illuminanti e una doccia — e di versare la somma di € 9.676,50 a titolo di indennizzo, oltre all’imposta regionale quantificata in € 967,65.
L’ordinanza contestava l’abusiva occupazione di spazio demaniale e la realizzazione di variazioni non autorizzate ai sensi dell’art. 1161 cod. nav. e dell’art. 24 reg. cod. nav., qualificando il provvedimento come atto vincolato e omettendo la comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente, pur avendo già provveduto allo smantellamento delle opere, contestava la richiesta economica, deducendo la funzionalità delle infrastrutture all’esercizio della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato come la ricorrente avesse prestato acquiescenza all’ingiunzione demolitoria, avendo spontaneamente rimosso le opere realizzate sine titulo. Tale circostanza ha comportato il venir meno dell’interesse alla contestazione dell’ordine di demolizione, concentrando la controversia esclusivamente sull’ingiunzione al pagamento dell’indennizzo.
Sul punto, il Tribunale ha affermato che l’indennizzo costituisce atto dovuto in ragione dell’accertato utilizzo non autorizzato di spazi demaniali esterni all’area in concessione, circostanza non specificamente contestata dalla ricorrente. L’occupazione di tali spazi, realizzata mediante il posizionamento dei manufatti, integra infatti la fattispecie dell’abusiva occupazione di spazio demaniale prevista dall’art. 1161 cod. nav.
Il Collegio ha quindi escluso che possa opporsi la natura di infrastrutture funzionali all’esercizio della concessione demaniale: ove pure tali opere fossero effettivamente necessarie, la concessionaria avrebbe dovuto attivarsi per ottenere il preventivo assenso all’ampliamento dell’area in concessione. In mancanza di tale titolo, l’utilizzo degli spazi esterni è da ritenersi senza meno abusivo, con conseguente legittimità della richiesta di pagamento delle somme intimate.
Quanto all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ha confermato la natura vincolata dell’atto, con conseguente inapplicabilità dell’obbligo partecipativo non potendo l’apporto del privato condurre a determinazioni differenti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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