Penalità di mora per esecuzione del giudicato e inerzia del Commissario ad acta (TAR Campania n. 4992 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. merita accoglimento, quale misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta a stimolare il futuro adempimento dell’obbligazione e a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria. Detta penalità va quantificata nella misura degli interessi legali, calcolati sulla sorte capitale dovuta per ogni giorno di ritardo, a decorrere dalla scadenza del nuovo termine assegnato all’amministrazione, e va contemperata con il principio di proporzionalità mediante la fissazione di un limite massimo non superiore al 10% della sorte capitale. L’inerzia del commissario ad acta già nominato non preclude la concessione di un ultimo termine per l’adempimento, tanto all’amministrazione quanto, in via sostitutiva, al commissario medesimo.
Il Fatto
La ricorrente agiva per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma capitale di euro 935,68, oltre interessi e rivalutazione. Con sentenza del 2024, il TAR Campania accoglieva il ricorso e nominava un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
A fronte del perdurare dell’inottemperanza, la ricorrente proponeva istanza per la fissazione della penalità di mora e per la valutazione della sostituzione del commissario. Il Tribunale ordinava all’amministrazione di depositare una relazione illustrativa sugli esiti dell’ulteriore sviluppo procedimentale, ma nessun riscontro perveniva.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha rilevato che l’amministrazione aveva provveduto solo al pagamento delle spettanze liquidate in favore del procuratore anticipatario della ricorrente, senza dare esecuzione alla statuizione sul credito principale. Ha quindi ritenuto, in conformità a propri precedenti, che la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. meritasse accoglimento, in quanto strumento di coercizione indiretta volto a superare la resistenza dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato.
Quanto alla quantificazione, il Collegio ha determinato la penalità nella misura degli interessi legali giornalieri sulla sorte capitale, con decorrenza dalla scadenza del nuovo termine assegnato all’amministrazione e fino al saldo effettivo. Ha, inoltre, stabilito un limite massimo complessivo del 10% (dieci per cento) della sorte capitale, al fine di contemperare la funzione compulsoria dell’istituto con il principio di proporzionalità.
Il Tribunale ha preso atto della totale inerzia del commissario ad acta, il quale aveva omesso di compiere gli atti necessari nonostante i solleciti ricevuti. Nondimeno, ha concesso un ulteriore e ultimo termine per l’adempimento, sia all’amministrazione sia, in via sostitutiva, al commissario medesimo.
Il Collegio ha infine rappresentato che il protrarsi dell’inadempimento, oltre a ledere il diritto della ricorrente, ha già causato un ingiustificato aggravio della spesa pubblica, riservando la trasmissione degli atti alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per la valutazione di eventuali responsabilità per danno all’erario. Ha, infine, liquidato le spese di fase secondo il principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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