Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 1835 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, la sentenza del giudice del lavoro esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del decisum entro un termine e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata negli interessi legali sul dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e cessazione con l’adempimento spontaneo o commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per conseguire l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli – Sez. Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente per le annualità indicate, la somma di 500 euro per ciascun anno riconosciuto.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata ai fini dell’esecuzione, non ha visto alcun pagamento da parte dell’Amministrazione, neppure dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Da qui il ricorso, con domanda di nomina del commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della sentenza azionata. Il provvedimento del giudice civile ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, il cui obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario. Non si tratta, dunque, di un mero adeguamento formale, ma di una prestazione sostanziale.
Il TAR verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; l’Amministrazione intimata non ha dato esecuzione al dettato giudiziale. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza svolgere difese.
Su queste basi il ricorso è accolto. Viene ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza di parte si insedierà assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
Segue l’accoglimento, nei limiti indicati, della domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.
Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 700 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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