Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tardiva: l’inosservanza del termine comporta improcedibilità (TAR Puglia n. 339 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., fissato per il deposito della documentazione comprovante l’avvenuta integrazione del contraddittorio, deve essere rispettato a pena di improcedibilità del ricorso. L’inosservanza del termine assegnato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio, anche quando disposta per pubblici proclami, legittima la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che rilevi l’avvenuto adempimento in data successiva. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determina dirigenziale con cui la Regione Puglia approvava la graduatoria di un concorso pubblico per l’assunzione di personale di categoria D, contestando la valutazione dei titoli posseduti e chiedendo la rettifica del punteggio attribuito. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, era diretto anche contro gli atti di rettifica della graduatoria. Nel corso del giudizio, la Sezione, con ordinanza n. 677 del 14 maggio 2025, disponeva l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendo che la documentazione comprovante l’osservanza dell’onere fosse depositata nel termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il tribunale ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato la documentazione attestante l’avvenuta integrazione del contraddittorio solo in data 19 settembre 2025, oltre il termine di quaranta giorni liberi prima dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, come richiesto dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
L’accoglimento dell’eccezione sollevata dalla Regione Puglia ha condotto il collegio a dichiarare l’improcedibilità dell’impugnazione, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che sanziona con tale esito la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato. La circostanza che l’adempimento fosse comunque avvenuto, seppur tardivamente, non ha assunto rilievo, in quanto il termine aveva natura perentoria.
La pronuncia ribadisce la natura perentoria del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio e chiarisce che l’onere probatorio dell’avvenuto adempimento grava sulla parte ricorrente, la quale deve fornire la prova nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dal giudice. La definizione in rito della controversia ha infine determinato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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