Acquisizione gratuita al Comune ipso iure impedisce s c i a demolizione (TAR Campania n. 335 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio del comune delle opere abusive e dell’area di sedime opera ipso iure, per effetto del solo decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione di demolizione, senza che sia necessaria la trascrizione nei registri immobiliari. Il provvedimento comunale che accerta l’inottemperanza ha natura dichiarativa di un effetto già prodottosi ex lege. Ne consegue che il proprietario inottemperante, decaduto dal proprio titolo di legittimazione, non può intervenire sul bene né ottenere una s.c.i.a. di demolizione, che va dichiarata irricevibile. La successiva rimozione delle opere non elide l’acquisizione, che costituisce sanzione autonoma e non misura strumentale alla demolizione.
Il Fatto
Con ordinanza del 21 ottobre 2015 il Comune di Castellammare di Stabia disponeva la demolizione di opere realizzate dal ricorrente in assenza di titolo. In esito a un sopralluogo dell’11 agosto 2018, l’ufficio accertava il parziale ripristino dello stato dei luoghi; con nota del 2019 il Dirigente del Settore Urbanistica disponeva l’acquisizione delle opere abusive e dell’area di sedime.
Il 26 luglio 2022 il ricorrente presentava una s.c.i.a. per la demolizione di ulteriori opere oggetto dell’ordinanza del 2015. Con provvedimento dell’1 agosto 2022 l’Ufficio Edilizia Privata la dichiarava irricevibile, sul rilievo che il richiedente, per l’omessa ottemperanza, avesse ormai perduto la proprietà dei beni. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Campania, contestando l’erronea individuazione dei manufatti, l’omessa trascrizione dell’acquisizione e l’avvenuta completa rimozione delle opere prima dell’adozione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai commi 3 e 4 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; l’accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Richiamando la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 dell’11.10.2023, il TAR ribadisce che l’istituto opera automaticamente allo spirare del termine. Il provvedimento di acquisizione ha dunque portata meramente dichiarativa, residuando un’efficacia costitutiva solo per la determinazione della superficie da acquisire. Chi possiede il bene dopo la perdita ipso iure del titolo non può né demolirlo né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo per la disponibilità sine titulo.
Su questa base il Collegio conferma la legittimità del diniego opposto all’istanza di intervento su abusi sanzionati nel 2015 e ancora presenti ben oltre il termine concesso per la rimozione. Le contestazioni relative all’erronea individuazione dei beni e alla parziale ottemperanza avrebbero dovuto essere dedotte nel giudizio avverso il provvedimento di acquisizione, mai instaurato.
Quanto all’omessa trascrizione, il TAR esclude che essa impedisca la perdita della proprietà, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 9340 del 27 novembre 2025: l’onere ha funzione di pubblicità dichiarativa, volta a rendere pubblico nei confronti dei terzi l’avvenuto trasferimento e a consolidarne gli effetti.
Infine, sulla dedotta rimozione delle ultime opere, il Collegio osserva che, secondo un orientamento consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 6190 del 1° settembre 2021), l’acquisizione gratuita non è misura strumentale alla demolizione né sanzione accessoria, ma sanzione autonoma che consegue alla duplice condotta dell’esecuzione dell’opera abusiva e dell’inadempimento all’obbligo di demolirla. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in materia.
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Nota della Redazione
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