Paga l’IRPEF il dipendente italiano dell’ambasciata straniera presso la Santa Sede (Cass. civ. Sez. V n. 2471 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 19, par. 1, lett. b), della Convenzione sulle doppie imposizioni tra Repubblica italiana e Repubblica d’Indonesia, firmata il 18 febbraio 1990 e resa esecutiva dalla l. n. 707 del 1994, va interpretato nel senso che sono imponibili in Italia le remunerazioni per i servizi resi da personale con residenza e nazionalità italiane nell’ambasciata della Repubblica d’Indonesia presso la Santa Sede che, pur trovandosi in un immobile che gode delle immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri, rientri nel territorio dello Stato italiano. (Rv. 678008-01)

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente due avvisi di accertamento per IRPEF e addizionali relativi agli anni 2011 e 2012. Gli avvisi riguardavano i redditi percepiti dal contribuente, cittadino italiano residente in Italia, come dipendente dell’ambasciata della Repubblica d’Indonesia presso la Santa Sede.

La Commissione tributaria provinciale annullava gli avvisi e la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione. Secondo i giudici di merito, in base all’art. 19, par. 1, lett. a), della Convenzione Italia-Indonesia la retribuzione pagata da uno Stato contraente è imponibile solo in quello Stato, e non si applica l’eccezione della lett. b) perché i servizi sarebbero stati resi non in Italia ma nello Stato della Città del Vaticano, cui andrebbe riferita la sede dell’ambasciata.

L’Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 19, par. 1, lett. b), della Convenzione, dell’art. 37, par. 3, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, dell’art. 15 dei Patti lateranensi e degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 601 del 1973. Il contribuente resisteva con controricorso ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità: l’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. riguarda questioni di diritto decise in conformità alla giurisprudenza di legittimità, e il controricorrente non aveva indicato alcun precedente a sostegno della “doppia conforme” di merito.

Nel merito, il motivo è fondato. Il contribuente fa parte del personale ausiliario della rappresentanza diplomatica indonesiana, è cittadino italiano e risiede in Italia. L’art. 37, par. 3, della Convenzione di Vienna esenta dalle imposte sui salari solo i membri del personale di servizio che non siano cittadini dello Stato accreditatario né vi abbiano residenza permanente. La disposizione regola il rapporto bilaterale fra Stato accreditante e accreditatario e non estende l’esenzione al cittadino italiano residente in Italia che lavori nell’ambasciata di uno Stato terzo presso la Santa Sede: prevale il collegamento con lo Stato italiano. La Corte richiama Cass. 7265/2019, resa per un dipendente dell’ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, secondo cui il reddito di chi è cittadino e residente in Italia soggiace alla regola generale degli artt. 2 e 3 t.u.i.r., che tassa i residenti sul complesso dei redditi ovunque prodotti.

Quanto alla Convenzione con l’Indonesia, la Corte osserva che l’art. 19, par. 1, lett. b) indica proprio quando la retribuzione pagata da uno Stato contraente è imponibile nell’altro: se la retribuzione pagata dall’Indonesia non fosse mai tassabile in Italia, la norma non avrebbe alcun significato. Il punto decisivo è il luogo di prestazione dei servizi. L’art. 15, primo comma, dei Patti lateranensi stabilisce che gli immobili utilizzati dalla Santa Sede, pur godendo delle immunità riconosciute alle sedi diplomatiche, fanno parte del territorio italiano quando si trovano fuori dello Stato della Città del Vaticano; solo a quest’ultimo l’art. 3 dei Patti riconosce piena proprietà e giurisdizione esclusiva. L’extraterritorialità è quindi compatibile con l’appartenenza dell’immobile al territorio italiano (Cass. 4144/2013).

La Corte enuncia il principio di diritto riportato in massima, accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che esaminerà la domanda subordinata del contribuente rimasta assorbita nei gradi di merito e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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