Indice fondiario e lotto residuale: illegittimo il diniego che nèga il permesso (TAR Lazio n. 441 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In una zona di espansione del P.R.G. il singolo lotto residuale, oggetto di istanza di edificazione diretta, si edifica applicando l’indice di edificabilità fondiaria e non l’indice territoriale. Quest’ultimo opera sul piano della pianificazione generale, per dimensionare aree pubbliche e attrezzature, mentre quello fondiario determina la cubatura consentita sul lotto di pertinenza. Il diniego di permesso di costruire che neghi il computo di particelle asseritamente vincolate alla viabilità pubblica è illegittimo se il piano vigente non impone alcun vincolo e lo strumento attuativo che lo prevedeva non è mai stato approvato. È inoltre inammissibile l’argomento difensivo addotto dall’Amministrazione solo in giudizio, perché integra una motivazione postuma.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società, presenta al Comune una domanda di permesso di costruire per un fabbricato da destinare ad attività commerciale, uffici e residenze. Il lotto ha estensione di 1.222 mq ed è qualificato come lotto residuale, inserito in un contesto fortemente urbanizzato e ricompreso in una zona di espansione del P.R.G. comunale.

Dopo un sollecito, perviene un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente deposita osservazioni partecipative con allegati grafici. Il Comune emette poi il diniego definitivo sugli stessi motivi ostativi. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR, deducendo violazione dell’art. 10-bis, erronea applicazione dell’art. 13 delle N.T.A., errata valutazione dei fatti, disparità di trattamento. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua due soli motivi ostativi posti a base del diniego. Il primo riguarda l’applicazione dell’indice di edificabilità territoriale pari a 1,08 mc/mq in luogo di quello fondiario pari a 2,0 mc/mq. Il secondo concerne il computo delle particelle destinate, secondo il Comune, alla viabilità pubblica, con conseguente asserito eccesso di volumetria.

Sul primo punto il TAR richiama la distinzione contenuta nelle N.T.A. del P.R.G. vigente dal 1978. L’indice territoriale si applica all’intera superficie territoriale per calcolare la ricettività dei comparti e dei comprensori. L’indice fondiario è invece il parametro di riferimento per la cubatura consentita su ogni superficie fondiaria, ossia il rapporto tra volume edilizio e area di pertinenza. Trattandosi di lotto residuale e di edificazione diretta, è corretta l’applicazione dell’indice fondiario di 2,0 mc/mq previsto dall’art. 13 delle N.T.A.

Il secondo motivo è parimenti infondato. Il Collegio rileva che il lotto non è sottoposto ad alcun vincolo che impedisca di computare le particelle contestate. Il P.R.G. vigente non pone vincoli sulla zona. Nemmeno il P.P.E. adottato con delibera consiliare può produrne, perché è strumento attuativo mai definitivamente approvato. Il TAR aggiunge che, anche ipotizzando un piano approvato ma decaduto per decorso del termine decennale, non sarebbe più possibile espropriare per realizzare le urbanizzazioni, essendo decaduta la dichiarazione di pubblica utilità.

Il Collegio esclude infine che la necessità di un preventivo piano particolareggiato possa sostenere il diniego. Si tratta di argomento difensivo postumo rispetto all’impianto motivazionale dell’atto e, come tale, inammissibile. Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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