Ritiro del passaporto per condanna definitiva: nessuna discrezionalità del Questore (TAR Lombardia n. 236 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di espatrio che consegue all’applicazione dell’art. 3, lettera d), legge n. 1185/1967 e dell’art. 2 d.P.R. n. 649/1974 è preordinato ad assicurare l’effettività della condanna penale. La relativa misura ha natura vincolata: l’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità e non può valutare la concreta pericolosità del condannato, essendo la valutazione compiuta a monte dal legislatore. La sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non sospende la pena, ma solo la sua esecuzione, e non elimina l’esigenza di impedire che il condannato si sottragga all’esecuzione. L’art. 27 direttiva 2004/38/CE non è violato: il divieto di automatismo riguarda i provvedimenti discrezionali ad personam, non le restrizioni imposte ope legis in conseguenza di una condanna definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bergamo ha disposto il ritiro del passaporto e l’invalidazione all’espatrio della carta di identità. A fondamento dell’atto l’amministrazione ha richiamato l’art. 3, lettera d), legge n. 1185/1967 e l’art. 2 d.P.R. n. 649/1974, evidenziando che nei confronti dell’interessato era stata emessa sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 5-septies d.l. n. 167/1990 alla pena di tre anni di reclusione, con ordine di esecuzione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen..
Il ricorrente ha dedotto di aver presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ancora decisa, e che il giudice dell’esecuzione aveva declinato la propria competenza sulla restituzione del titolo in favore del giudice amministrativo. Con unico motivo ha censurato la determinazione del Questore per violazione della normativa europea e nazionale, eccesso di potere e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce su casi analoghi e ricostruisce il quadro normativo. L’art. 3 legge n. 1185/1967 esclude dal rilascio del passaporto quanti debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale, e l’art. 2 d.P.R. n. 649/1974 estende la disciplina ai documenti equipollenti ai fini dell’uscita dal territorio nazionale.
Quanto alla nozione di pena restrittiva, il Tribunale osserva che vi rientrano non solo le misure detentive, ma anche quelle che impongono limitazioni significative della libertà. Tra queste è compreso l’affidamento in prova, modalità di esecuzione della pena detentiva alternativa al carcere ma comunque restrittiva (Cons. Stato n. 3348/2012; TAR Milano n. 913/2012). Il divieto di espatrio persegue lo scopo di garantire che il condannato non si sottragga all’esecuzione recandosi in luoghi privi di sovranità italiana.
Tale esigenza resta inalterata durante la sospensione dell’esecuzione e non viene meno per la pendenza dell’istanza di misura alternativa. Il giudice chiarisce che la sospensione ex art. 656 cod. proc. pen. non sospende la pena, ma solo la sua esecuzione, e serve a consentire la valutazione sulla concessione di una misura alternativa, che costituisce pur sempre una diversa modalità di espiazione.
Il Collegio afferma quindi la natura vincolata del provvedimento di ritiro (Cons. Stato n. 1622/2018): l’amministrazione non può vagliare la situazione concreta del condannato, perché la valutazione è stata effettuata a monte dal legislatore. Ne consegue l’infondatezza anche della censura sul difetto di motivazione, essendo sufficiente l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, anche tramite i soli riferimenti normativi.
Quanto ai profili sovranazionali, il Tribunale rileva che l’art. 27 direttiva 2004/38/CE consente limitazioni per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza. Il divieto di automatismo si riferisce ai provvedimenti discrezionali ad personam, non al ritiro imposto dalla legge quale conseguenza di una condanna definitiva (Cons. Stato n. 3532/2015; Cass. civ. Sez. I n. 12640/2011). La pronuncia della Corte EDU citata dal ricorrente è giudicata non conferente, perché riferita a misure discrezionali e a una pena condizionalmente sospesa. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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