Interdittiva antimafia superata dalla prevenzione collaborativa: ricorso improcedibile (TAR Campania n. 788 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto provvedimento con cui il Prefetto applica le misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, consentendo la continuità dell’attività lavorativa e aziendale, supera l’efficacia dell’interdittiva antimafia e determina il venir meno dell’interesse alla sua caducazione. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, questi ultimi rivolti avverso provvedimenti interamente fondati sulla presupposta interdittiva. La conclusione del periodo di sottoposizione alla misura amministrativa non produce automatismi espulsivi, spettando al Prefetto accertare il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di tentativi di infiltrazione prima di rilasciare l’informazione antimafia liberatoria.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Napoli, con cui si è ritenuta la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice Antimafia. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti la società impugna gli atti adottati a valle dell’interdittiva da diverse amministrazioni, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento dell’Agenzia Area Nolana, il diniego ministeriale di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori e i provvedimenti di sospensione e risoluzione contrattuale di alcuni Comuni.
Nel corso del giudizio la Prefettura dà seguito all’ordinanza propulsiva della Sezione, che aveva ritenuto apprezzabili le censure sulla omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale in relazione agli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del 20.2.2023. La questione centrale diviene quindi la sopravvenienza di un nuovo provvedimento prefettizio e il suo impatto sull’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con provvedimento successivo, la Prefettura di Napoli ha disposto nei confronti della società l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, come documentato dal deposito del 23.9.2025. La difesa pubblica ha quindi chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il Tribunale osserva che il provvedimento sopravvenuto, non gravato, consente la continuità dell’attività lavorativa e aziendale e vale a superare l’efficacia dell’interdittiva antimafia impugnata. Da ciò deriva il venir meno dell’interesse alla caducazione dell’atto e, per tale via, l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
La stessa sorte riguarda i motivi aggiunti, in quanto rivolti avverso provvedimenti interamente fondati sulla presupposta interdittiva. Il venir meno di quest’ultima priva dunque di interesse anche l’impugnazione degli atti consequenziali.
Il Collegio richiama il comma 4 dell’art. 94-bis cit., il quale prevede che alla scadenza del termine di durata delle misure il Prefetto, ove accerti sulla base delle analisi del gruppo interforze il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscrizioni nella banca dati nazionale unica. Da tale disciplina la Corte desume l’assenza di automatismi una volta concluso il periodo di sottoposizione alla misura.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’esito in rito della controversia e della delicatezza della materia. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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