L’inerzia dell’amministrazione non preclude l’AUA all’operatore del parco (Cons. Stato n. 6217 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata attuazione del progetto di ambientalizzazione richiesto dal Piano del parco non può essere imputata all’operatore quando dipenda dal blocco amministrativo frapposto dall’ente all’autorizzazione del progetto stesso. L’atto con cui l’amministrazione rinvia ogni decisione a un momento futuro e incerto è soprassessorio: non integra spendita di potere e non è soggetto all’onere di impugnazione, restando rimessa al privato la mera facoltà di agire. La scadenza del regime transitorio e la prevista revoca della concessione demaniale non producono effetti automatici, richiedendo un provvedimento espresso. Ne consegue che l’inerzia dell’amministrazione nell’organizzare la rilocalizzazione non può ripercuotersi a danno dei privati, impedendo loro di conseguire i titoli ambientali necessari.
Il Fatto
La società appellante gestisce un cantiere di rimessaggio barche in area demaniale ricompresa nel parco fluviale regionale. A seguito di un sopralluogo, emerge lo svolgimento di attività di verniciatura e falegnameria in assenza delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. La società presenta quindi istanza di autorizzazione unica ambientale alla Provincia.
In conferenza di servizi il Comune rende un parere sospensivo per dubbi di regolarità edilizia, mentre l’Ente Parco esprime parere negativo: il Piano della nautica aveva vietato l’insediamento a monte della linea di navigabilità, ammettendo in via transitoria le attività esistenti a condizione dell’attuazione di progetti di ambientalizzazione. Scaduto il regime transitorio senza adeguamento, l’ente ritiene che la società non sia più titolata a operare. La Provincia respinge l’istanza. Il TAR Liguria, pur ritenendo fondate le censure al parere comunale, respinge il ricorso per l’insuperabilità del rilievo dell’Ente Parco.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via preliminare le eccezioni dell’Ente Parco. L’appello è ammissibile: i motivi contengono critiche logico-giuridiche puntuali, non mere contestazioni morali, e la riproposizione dei motivi di primo grado serve solo a inquadrare la controversia. Quanto al Comune, la sua difesa del parere è inammissibile, non avendo proposto appello incidentale avverso il capo che ne aveva accertato l’illegittimità.
Nel merito, la Corte ritiene ammissibile il primo motivo, poiché il tema dell’adeguamento ambientale ha avuto rilievo centrale in primo grado: il TAR ne ha tratto il difetto di interesse, sicché è pienamente scrutinabile in appello. Anche la produzione documentale è ammessa ex art. 104, co. 2, cod. proc. amm., trattandosi di prove indispensabili, acquisibili d’ufficio ex art. 64, co. 3, cod. proc. amm. e, in appello, ex art. 38 cod. proc. amm.
La documentazione smentisce l’assunto del TAR. La società ha presentato nel 2009 la domanda di nulla osta per il progetto di adeguamento, ha integrato la documentazione su richiesta dell’Ente, ma nel 2011 il procedimento è stato sospeso per acquisire documentazione sulla regolarità della concessione demaniale. La mancata attuazione dipende dunque dal blocco amministrativo frapposto all’autorizzazione.
La Corte esclude ogni onere di impugnazione. L’atto che rinvia ogni decisione a un momento futuro e incerto è soprassessorio: non integra spendita di potere ma elude il dovere di provvedere, e la sua impugnazione è mera facoltà, a maggior tutela dell’interesse pretensivo (richiamate Cons. Stato, Sez. VI, n. 4803 del 2021, Sez. III n. 4987 del 2022 e Sez. II ord. n. 4694 del 2023). L’azione avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., non costituisce dovere: la sua omissione comporta solo la perdita della condanna a provvedere, restando ferma l’illiceità del contegno silente.
La Corte rileva inoltre che la società è ancora titolata a operare, poiché la revoca della concessione non è automatica ma richiede un provvedimento espresso. Infine, la rilocalizzazione non è rimessa all’iniziativa isolata degli operatori, ma costituisce impegno dell’amministrazione a tutela dell’affidamento di chi si è trovato ex post collocato oltre la linea di navigabilità. L’appello è accolto, la sentenza riformata e il provvedimento di diniego annullato, salva la riedizione del potere.
Nota della Redazione
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