Accesso civico generalizzato: il diniego non può fondarsi sulla natura dell’interesse (TAR Valle d’Aosta n. 20 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di un’istanza di accesso civico generalizzato univocamente qualificata dall’istante ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, l’amministrazione non è tenuta a procedere a un diverso inquadramento della domanda, ma deve vagliare i presupposti del modello di accesso invocato dalla parte, potendo opporre soltanto un motivato diniego ai sensi dell’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013. La distinzione tra accesso documentale e accesso civico non riposa sull’oggetto della richiesta, ma sul diverso bilanciamento degli interessi contrapposti. Nel rito ex art. 116 c.p.a. il sindacato verte sulla spettanza del diritto di accesso e non sui vizi dell’atto reiettivo, sicché il giudice può inibire l’ostensione anche per motivi diversi da quelli addotti dall’amministrazione. I limiti di tutela dei dati personali non sono opponibili per i dati che i titolari sono tenuti a divulgare in forza di regimi pubblicitari, e comunque devono conformarsi al canone di proporzionalità, con eventuale accesso parziale.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al SUEL della Valle d’Aosta, competente per il Comune, istanza di accesso civico generalizzato per ottenere i provvedimenti di autorizzazione commerciale rilasciati in favore delle attività economiche presenti in un centro polifunzionale.

L’amministrazione, ritenendo la richiesta limitata a documenti specifici e dunque ascrivibile all’accesso documentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, ha sollecitato la rettifica dell’istanza e, quindi, ha disposto la chiusura e l’archiviazione del procedimento. La società ha impugnato tale esito proponendo, in via principale, azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. e, in subordine, domanda di tutela del diritto all’accesso ex art. 116 c.p.a..

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del SUEL. La rituale notifica e costituzione del Comune hanno correttamente instaurato il contraddittorio; la notifica anche all’ufficio si risolve in una mera irregolarità priva di conseguenze processuali.

È invece fondata l’eccezione di inammissibilità dell’azione ex art. 117 c.p.a. Il provvedimento di archiviazione non è atto soprassessorio: l’amministrazione ha valutato nel merito l’istanza, ritenendola esorbitante dai confini dell’accesso civico. Manca dunque il presupposto dell’inerzia.

Previa conversione dell’azione ex art. 32 c.p.a., la domanda ex art. 116 c.p.a. è ammissibile e fondata. La stessa norma di riferimento chiarisce che oggetto dell’accesso possono essere i documenti delle pubbliche amministrazioni. La distinzione tra i due modelli di accesso risiede nel diverso bilanciamento degli interessi: l’accesso documentale richiede una posizione qualificata e consente un accesso più profondo, quello civico permette un accesso meno approfondito ma più esteso.

Il SUEL ha desunto dalla latitudine dell’istanza la natura dell’interesse e, da questa, la tipologia di accesso. L’operazione è viziata già nelle premesse: se l’istante non avesse circostanziato i documenti, la domanda sarebbe stata inammissibile per genericità. Per l’Adunanza Plenaria n. 10/2020, a fronte di un’univoca qualificazione dell’accesso l’amministrazione deve solo vagliare i presupposti del modello invocato.

Le nuove ragioni ostative eccepite in giudizio, ancorché integranti motivazione postuma, possono entrare nel giudizio ex art. 116, ove il giudice verifica la spettanza del diritto. Esse sono tuttavia inidonee. La liberalizzazione non ha abolito la potestà autorizzatoria: una delle attività è stata autorizzata ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 114/1998 e comunque residua l’attività di vigilanza. La natura privatistica della scia non rileva, poiché sono accessibili tutti i documenti detenuti dalla P.A., a prescindere dalla natura dell’atto.

Quanto ai dati personali, gli imprenditori sono già gravati di obblighi pubblicitari (artt. 2196 e ss. cod. civ.; art. 18 d.P.R. n. 581/1995; art. 180 R.D. n. 635/1940). Il limite non è opponibile per i dati soggetti a cogenti regimi pubblicitari e, in ogni caso, deve rispettare il canone di proporzionalità, ammettendosi l’accesso parziale. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento degli atti e condanna all’esibizione, salvo eventuale oscuramento parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2196 c.c.

Tutte le 5 sentenze sull'art. 2196 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *