Inerzia del Comune e affidamento non tutelano il manufatto abusivo (TAR Calabria n. 855 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo e la precedente inerzia dell’amministrazione non radicano un legittimo affidamento in capo al proprietario di un’opera abusiva. La tutela dell’affidamento presuppone provvedimenti che generino aspettative stabili e rapporti giuridici certi, evenienza esclusa quando l’opera sia priva dei titoli edilizi prescritti e insista su un’area di cui il ricorrente non abbia la disponibilità. La contestazione della sola titolarità dell’area non infirma la natura abusiva del manufatto, non autorizzato da alcun titolo. L’esecuzione della demolizione non fa venir meno l’interesse alla decisione di merito, permanendo l’esigenza di accertare la legittimità dell’ordinanza ai fini del rimborso dei costi e dell’eventuale azione risarcitoria.

Il Fatto

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza n. 11 del 22 dicembre 2021, con la quale il Comune aveva disposto la demolizione di un manufatto realizzato su suolo pubblico, nei pressi della loro abitazione. Deducvano il ritardo dell’ordine rispetto a una situazione nota all’amministrazione sin dal 1993, la contraddittorietà rispetto a una precedente diffida poi sospesa e la violazione del legittimo affidamento, fondato sul tempo trascorso e sulla documentazione esibita.

Costituitosi il Comune, la domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 172 del 14 aprile 2022. Nel corso del giudizio l’amministrazione eseguiva la demolizione, chiedendo quindi una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse. I ricorrenti rappresentavano l’avvenuta demolizione anche di parti estranee all’oggetto del provvedimento, riservandosi l’azione risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di sopravvenuta carenza d’interesse. Anche dopo l’esecuzione permane l’interesse a una decisione sulla legittimità dell’ordinanza: una declaratoria di illegittimità eviterebbe ai ricorrenti di sopportare il costo della demolizione, già oggetto di richiesta di rimborso, e rileverebbe ai fini dell’azione risarcitoria in parte già prospettata.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio richiama quanto già osservato in sede cautelare: i ricorrenti non contestano la natura abusiva del manufatto, non autorizzato da alcun titolo edilizio, e si limitano ad affermare la titolarità dell’area occupata. Neppure tale titolarità risulta provata, non essendo chiaramente evincibile dagli atti notarili prodotti.

Le visure catastali, le planimetrie e le aerofotogrammetrie allegate dall’amministrazione evidenziano, per contro, che nessuna particella di proprietà dei ricorrenti ricade nell’area occupata dal manufatto.

Il Collegio esclude poi che il tempo trascorso o la precedente inerzia dell’amministrazione integrino un affidamento legittimo. Richiamando Consiglio di Stato sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 659, si afferma che la tutela dell’affidamento riguarda provvedimenti che generano aspettative stabili e rapporti giuridici certi, ipotesi esclusa quando le opere abusive non abbiano i titoli prescritti e siano state realizzate su un’area di cui non si ha la disponibilità.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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