Ottemperanza al decreto Pinto e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 216 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello liquida l’indennizzo ex legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e assume valore ed efficacia di cosa giudicata quando non sia opposto nei termini. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Il TAR fissa il termine per l’adempimento e nomina commissario ad acta per il caso di inottemperanza. Al commissario non spetta compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Le spese possono essere compensate in ragione dell’elevato numero di analoghe statuizioni da eseguire.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto del 06.10.2017, accoglieva il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, di € 6.040,00, oltre spese liquidate in € 450,00 per compensi ed € 100,00 per spese, con accessori.
Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto, previa attestazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 circa la mancata riscossione e le modalità prescelte ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 9, legge n. 89/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Ricorrono dunque i presupposti per il giudizio di ottemperanza.
Il TAR verifica il decorso dei termini di legge. È infruttuosamente trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 senza che sia stato eseguito il pagamento.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa per l’adempimento il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza, il TAR nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Al commissario non è dovuto compenso, in base al principio dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamato il comma 8 dell’art. 5-sexies e l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019: la compensazione non incide sull’effettività della tutela né sul decoro professionale. Riconosce tuttavia il rimborso delle spese vive successive e accessorie, segnatamente per la copia conforme del decreto e la certificazione di passaggio in giudicato, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021.
Nota della Redazione
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